Diritto privato, commerciale e amministrativo

31 Dicembre 2024

Formalità di accettazione della donazione

La donazione deve essere formalizzata con atto pubblico e si perfeziona solo quando il beneficiario abbia notificato l’avvenuta accettazione al donante. La conoscenza informale dell’accettazione da parte del donante non porta alla conclusione del contratto.

L’art. 782 c.c. prevede che la donazione, per essere valida, necessita della forma dell’atto pubblico e deve essere accettata dal beneficiario nell’atto stesso o con atto pubblico successivo che deve essere notificato al donante.

In deroga al generale principio che non indica il mezzo attraverso il quale l’accettante deve portare a conoscenza la propria accettazione, la norma che disciplina la donazione prevede espressamente la necessità della notifica quale elemento costitutivo del negozio giuridico non ammettendo equipollenti.

La donazione è infatti un contratto a formazione progressiva per il quale è prevista una particolare solennità (atto pubblico) e formalità (notifica) della volontà di accettare, che si giustifica per gli effetti che il perfezionamento del contratto determina, prima fra tutti l’irrevocabilità dell’atto di liberalità.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la notifica rappresenti un elemento costitutivo e non ammetta equipollenti. Neppure la conoscenza dell’autorizzazione governativa ad accettare (rilevante al diverso fine di rendere irrevocabile per un anno la dichiarazione del donante) è stata ritenuta sufficiente a perfezionare il negozio in mancanza di idonea notifica dell’atto pubblico di accettazione (Cass. n. 15121/2001).

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