IVA
13 Dicembre 2023
Deve seguire regole e adempimenti Iva ordinari il forfetario che supera in corso d’anno la soglia di 100.000 euro. Spartiacque l’incasso del ricavo/compenso e rettifica della detrazione in dodicesimi nell’anno dello sforamento.
Le novità della legge di Bilancio 2023 per il regime forfetario hanno introdotto, com’è noto, l’aumento da 65.000 a 85.000 euro della soglia di ricavi/compensi di accesso (o permanenza) al regime (soglia riferita all’anno precedente), accompagnata da una nuova causa di uscita in corsa d’anno nel caso il contribuente percepisca più di 100.000 euro (fuoriuscita immediata).
Con la circolare 5.12.2023, n. 32/E l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti. La soglia di 100.000 euro rappresenta una “fattispecie speciale” di cessazione del regime forfetario che, a differenza di quella ordinaria (85.000 euro), va assunta “in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti”.
Un soggetto, persona fisica, che inizia l’attività il 1.07.2023 aderendo al regime forfetario presumendo di non superare la soglia (circ. 10/E/2016, par. 2.4.2) e non avendo già notizia di averla superata (risp. interpello n. 195/2019), fuoriesce con effetto dal 2024 se supera la soglia ordinaria ragguagliata (i.e. 42.500 euro); fuoriesce immediatamente nel 2023 se supera i 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti.
Ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100.000 euro è l’incasso. Le operazioni da assoggettare ad Iva in caso di cessazione del regime in corsa d’anno vanno quindi individuate con il principio di cassa (e non in base all’emissione della fattura). A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate precisa che laddove “l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione”(quella che determina lo sforamento del limite) con integrazione (leggasi nota di variazione – art. 26, c. 1 – per addebito Iva) della fattura (già emessa in costanza di regime forfetario) alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente.
A partire da tale incasso rientrano nell’ordinario regime Iva (con relativo assoggettamento) tutte le successive cessioni/prestazioni non già precedentemente fatturate nonché quelle effettuate successivamente; rimangono escluse, invece, quelle fatturate precedentemente e incassate successivamente al corrispettivo che ha comportato lo sforamento. Nulla è stato detto in merito all’eventuale ipotesi (riconosciuta nella circolare 13/E/2008, par. 4.1 per l’uscita in corso d’anno dei “minimi”) di assolvere l’imposta attraverso il metodo dello scorporo dal corrispettivo già incassato.
Al superamento della soglia, l’ex forfetario dovrà misurarsi da subito con la tenuta dei registri, la liquidazione dell’Iva (e la comunicazione Lipe) nonché (ad aprile successivo) con la dichiarazione annuale Iva in cui dovranno essere inserite “oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato”.
La circolare (par. 4.5) conferma che solo a far data dall’incasso che determina lo sforamento, l’ex forfetario include nella Li.Pe. (e quindi nella DAI) gli acquisti in reverse charge (per i precedenti rimane quindi solo l’obbligo di versare l’Iva entro il 16 del mese successivo). Per quanto riguarda i registri, la circolare (§ 3.2) consente, per le operazioni anteriori, di effettuare le annotazioni entro la presentazione della dichiarazione annuale (la precisazione attiene agli aspetti reddituali atteso che, a detti altri fini, non ci sono due diversi regimi in corsa d’anno).
La circolare (par. 3.1.2) conferma che, con lo sforamento dei 100.000 euro, ci si trova in presenza di un “mutamento di regime fiscale” (art. 19-bis.2, c. 3):
Dalla citata corretta gestione della rettifica deriva la quantificazione del costo ai fini delle imposte dirette. L’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, di non ritenere deducibile, come costo, l’Iva di cui il contribuente rinuncia alla detrazione.
Il professionista ex forfetario deve subire la ritenuta sui compensi che determinano il superamento dei 100.000 euro e per quelli percepiti successivamente, anche se già fatturati.