Imposte dirette
26 Novembre 2024
La risposta all’interpello n. 226/2024 ribadisce che l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% è subordinata all’adozione immediata del regime forfetario nell’anno di apertura della partita Iva. Esclusi i passaggi da altri regimi anche se nel quinquennio di apertura.
Con la risposta all’interpello 22.11.2024, n. 226 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento fondamentale su una questione che aveva generato incertezze tra i professionisti fiscali e i contribuenti, ossia l’applicabilità dell’aliquota sostitutiva ridotta del 5% nel regime forfetario, introdotta dalla L. 190/2014, per quei contribuenti che non hanno adottato tale regime sin dall’apertura della partita Iva ma vi sono transitati successivamente. La risposta dell’Agenzia ha confermato un’interpretazione restrittiva, escludendo la possibilità di beneficiare dell’aliquota agevolata in tali circostanze.
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un contribuente che, in presenza di una causa ostativa, aveva aperto la partita Iva nel primo anno di attività senza aderire al regime forfetario. Rimossa tale causa ostativa, il contribuente ha optato per il regime agevolato a partire dal secondo anno di attività e ha chiesto se fosse possibile applicare l’aliquota ridotta del 5% per gli anni restanti del quinquennio previsto dalla normativa. Il quesito si fondava sull’interpretazione dell’art. 1, c. 65 L. 190/2014, che stabilisce le condizioni per accedere alla tassazione agevolata.
Secondo la norma, l’aliquota ridotta del 5% è riservata ai contribuenti che iniziano una nuova attività e rispettano determinati requisiti: non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti; non proseguire un’attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo il caso di pratica obbligatoria); non continuare un’attività svolta da un altro soggetto con ricavi superiori ai limiti previsti. Il contribuente sosteneva di rispettare queste condizioni e chiedeva se fosse possibile applicare l’aliquota ridotta dal secondo anno di attività.
L’Agenzia delle Entrate ha però escluso questa possibilità, sottolineando che l’agevolazione al 5% è strettamente legata all’adozione del regime forfetario sin dal primo anno di apertura della partita Iva. La mancata applicazione immediata dell’agevolazione comporta la perdita definitiva del beneficio. Secondo l’Agenzia, il requisito della “nuova attività” viene meno nel momento in cui si prosegue un’attività già avviata in un altro regime fiscale, anche se il passaggio al forfetario avviene entro il quinquennio.
La posizione dell’Agenzia si basa su una lettura rigorosa della normativa. L’art. 1, c. 65 L. 190/2014 mira a incentivare chi avvia una nuova attività adottando fin dall’inizio il regime forfetario. La norma non prevede eccezioni per chi transita al regime agevolato successivamente. Questo approccio restrittivo era già stato anticipato in alcune interpretazioni ufficiose e viene ora confermato ufficialmente.
La risposta all’interpello chiarisce inoltre che il beneficio fiscale è finalizzato esclusivamente a coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva. Pertanto, chi apre una partita Iva in regime ordinario o semplificato e passa successivamente al forfetario non può accedere all’aliquota ridotta del 5%, anche se rispetta le altre condizioni previste dalla legge.
Questa interpretazione risolve definitivamente una questione che aveva generato opinioni contrastanti tra i professionisti del settore. Prima di questa pronuncia ufficiale, alcuni ritenevano possibile applicare l’aliquota agevolata nei casi in cui il contribuente rispettasse comunque le condizioni normative al momento del passaggio al regime forfetario. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che il diritto alla tassazione ultraridotta sorge solo se tutte le condizioni sono soddisfatte sin dal primo anno di attività.