IVA

15 Dicembre 2023

Forfetari 2023, i chiarimenti dello splafonamento dei 100.000 euro

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di superamento del limite dei 100.000 euro, l’uscita infrannuale e gli obblighi di fatturazione elettronica.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 5.12.2023, n. 32/E ha affrontato diverse tematiche relative al regime dei forfetari, soprattutto in merito ai nuovi limiti introdotti dalla legge di Bilancio 2023, ossia l’innalzamento del limite a 85.000 euro e l’uscita infrannuale a 100.000 euro.

Anzitutto la circolare ricorda che i forfetari sono esonerati da alcuni adempimenti, tra cui:

  • liquidazione e versamento dell’Iva, salvo l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti in reverse charge, per i quali il forfetario si rende debitore dell’imposta e deve versarla entro il 16 del mese successivo. Inoltre, nelle risposte ai quesiti alla fine della circolare viene ricordato che l’art. 1, c. 60 L. 190/2014 si limita a prescrivere l’obbligo del versamento dell’imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all’esonero degli adempimenti Iva. Pertanto, un forfetario che riceve fattura in reverse charge deve integrarla, versare l’Iva, ma non deve presentare né la LIPE (per questa operazione), né la dichiarazione Iva annuale;
  • registrazione delle fatture emesse/corrispettivi e degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, eccezion fatta per fatture, documenti d’acquisto e bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione annuale Iva.

Fino al 31.12.2023, inoltre, i forfetari che nel 2021 hanno percepito ricavi/compensi inferiori a 25.000 euro possono continuare a emettere fatture cartacee. Poi, dal 2024, tutti i forfetari dovranno passare alla fatturazione elettronica a prescindere dai ricavi/compensi percepiti. Eccezion fatta per i forfetari che prima di fine anno superano i 100.000 euro di ricavi/compensi incassati, che devono emettere fattura elettronica a partire dalla fattura che comporta lo splafonamento e prevedere quindi l’addebito dell’Iva, pertanto già a partire da fine 2023.

Proprio il superamento del limite dei 100.000 euro viene ampiamente trattato nella circolare. Si ricorda che, a partire dalla fattura (leggasi “incasso della fattura”) che porta al superamento dei 100.000 euro, il contribuente cessa di essere forfetario e deve addebitare l’Iva nella medesima fattura.

Viene precisato che, per esempio, se il contribuente è arrivato a 90.000 euro di ricavi incassati fino al 30.11.2023 e il 5.12.2023 emette e incassa una fattura di 20.000 euro, tale fattura deve riportare l’Iva a debito; pertanto, (nel caso di Iva aliquota al 22%) dovrà essere di 20.000 con una nota di variazione in aumento (tramite SdI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva dovuta di 4.400 euro. Non è possibile scindere la suddetta fattura in 2 quote, una di 10.000 euro che non implica il superamento di 100.000 euro e, quindi, che rientrerebbe ancora nel regime forfetario e una degli altri 10.000 a cui aggiungere l’Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura che comporta il superamento del suddetto limite deve essere unitariamente considerata. Ai fini delle imposte dirette tutto il reddito dell’anno 2023 dovrà essere tassato in modo “ordinario”, ossia non forfetario.

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