Imposte dirette
29 Novembre 2023
Ancora poche settimane per monitorare i ricavi/compensi che si percepiranno al 31.12.2023, in modo da valutare il diritto alla permanenza nel regime con eventuale fuoriuscita già dal 2023 o a fare data dal 1.01.2024.
Nel 2023 sono stati introdotti rilevanti cambiamenti per il regime dei forfetari (L.190/2014), introducendo una nuova soglia dei ricavi/compensi più elevata della precedente (dai precedenti 65.000 a 85.000 euro del 2023) e la fuoriuscita dal regime in corso d’anno similarmente ai vecchi minimi (D.L. 98/2011), in caso di superamento di 100.000 euro di ricavi/compensi.
Si ricorda che il limite dei ricavi/compensi, come in precedenza, deve essere ragguagliato ad anno e deve essere verificato nell’esercizio precedente l’accesso al regime agevolato. Per esempio, un contribuente che ha aperto la partita Iva il 30.06.2023 non dovrà superare il limite di 42.849 euro (85.000 : 365 x 184) per restare nel regime forfetario.
Se un soggetto nel 2023 supera il limite di 85.000 euro, ma non quello di 100.000 euro, uscirà dal regime agevolato dal 1.01.2024; l’uscita dal regime forfetario comporterà anche l’eventuale uscita dal regime previdenziale agevolato (art. 1, c. 77 L. 190/2014), che riconosce una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti per quanto riguarda la gestione Inps artigiani e commercianti. Entro il 28.02.2024 dovrà, quindi, inviare la rinuncia al regime agevolato tramite il proprio cassetto previdenziale.
Se, invece, il forfetario dovesse superare 100.000 euro, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Ciò implicherà che il reddito 2023 dovrà essere dichiarato, nel modello Redditi 2024 PF, interamente nel quadro RG/RE e non nel quadro LM. Pertanto, se a novembre il contribuente ha percepito compensi per 95.000 euro e il 1.12.2023 emette e incassa una fattura di 10.000 euro, questa dovrà contenere l’Iva e, se si tratta di un professionista, anche l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto, che è legata al momento del pagamento.
Il contribuente che, pur possedendo i requisiti per restare nel regime forfetario, decide di uscire da tale regime dal 2024, dovrà indicare tale opzione nel modello Iva 2025 sul 2024, rigo VO33, casella 1. Come si legge dalle istruzioni, l’opzione è vincolante per un triennio; tuttavia, ciò vale soltanto in caso di passaggio a un regime in contabilità ordinaria, poiché i passaggi delle imprese minori sono liberi, ossia non sono soggetti al vincolo triennale, trattandosi di passaggi tra regimi naturali (risoluzione 14.09.2018, n. 64/E; circolare 10.04.2019, n. 9/E, par.3.1).
Altro tema che riguarderà la totalità dei forfetari dal 2024 è la fattura elettronica, poiché il Consiglio Europeo, con la decisione 13.12.2021, n. 2251, ne ha prorogato l’utilizzo al 31.12.2024 e ha esteso l’obbligo anche alle piccole imprese e in particolare ai contribuenti minimi (D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014). Di conseguenza, il legislatore ha eliminato l’esonero dalla fatturazione elettronica per tali regimi agevolati con un discrimine temporale:
Resta, in ogni caso, un aspetto controverso, riguardante il contribuente forfetario che effettua prestazioni sanitarie alle persone fisiche private; attualmente, infatti, non è ancora nota un’eventuale proroga per la fatturazione elettronica, ossia il mantenimento della fatturazione cartacea a causa del problema della privacy anche nel 2024, così come per il 2023. Si attendono chiarimenti.