Amministrazione e bilancio
15 Marzo 2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6.03.2024, n. 6100, è stata investita in ordine alle conseguenze impositive relative all’utilizzo del Fondo svalutazione crediti ex art. 106 Tuir, per la copertura di una presunta perdita di un credito.
La C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia aveva rigettato il ricorso di appello dell’Agenzia, annullando l’avviso di accertamento e, in particolare, in ordine all’utilizzo del Fondo svalutazione crediti, non accoglieva la tesi erariale fondata sull’irrilevanza del comportamento contabile tenuto dal contribuente.
A fronte, quindi, dello storno contabile in conto al Fondo svalutazione crediti fiscalmente dedotto negli anni precedenti, in luogo della diretta imputazione a conto economico, doveva essere ritenuta legittima una ripresa fiscale a titolo di sopravvenienza attiva ex art. 88 del Tuir, pari all’ammontare stornato in conto al medesimo Fondo, risultando per i verificatori inesistente il cliente svizzero e in ogni caso la perdita non certa e oggettivamente determinabile.
La Corte di Cassazione nella sentenza in commento in ordine alla rappresentata controversia espone i passi: “A fondamento dell’annullamento della ripresa, quale sopravvenienza attiva, della riduzione del Fondo svalutazione crediti a fronte di una perdita su crediti vengono mosse due censure”.