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21 Settembre 2024

Fondo per il credito ai giovani

Garanzia del Fondo per finanziamento fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro. Rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro.

Al fine di poter favorire l’accesso al credito, la sostenibilità e la trasparenza a beneficio delle famiglie italiane, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo per il credito ai giovani” che consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato. Le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo – la cui dotazione iniziale è pari a 20 milioni di euro – sono state determinate con decreto interministeriale 19.11.2010 (emanato dall’allora Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Caratteristiche della garanzia del fondo – La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale Consap – quale soggetto “Gestore” – ha dato positiva approvazione.

Soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa – Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo sono effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, sottoscrivendo con il Dipartimento apposite convenzioni – il cui schema tipo è stato stabilito nel Protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18.05. 2011.

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