Diritto del lavoro e legislazione sociale
26 Aprile 2024
In tema di flessibilità interna il CCNL prevede diverse forme di articolazione dell’orario di lavoro volte a organizzare al meglio il tempo di lavoro del personale assunto e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Sin dalla riforma Biagi, il tema della flessibilità nei rapporti di lavoro è da sempre stato all’attenzione del legislatore e delle parti sociali. In tale ambito è possibile ricercare diverse sfaccettature che la flessibilità assume:
Su tale ultimo specifico ambito, il CCNL del comparto terziario-commercio, sottoscritto da Confcommercio con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL, prevede, in forza delle deleghe conferite dal D.Lgs. 66/2003, particolari forme di articolazione dell’orario di lavoro adottabili dall’impresa alternativamente mediante comunicazione all’Ente bilaterale territoriale della Provincia di competenza, per il tramite dell’Associazione territoriale aderente all’associazione datoriale firmataria, ovvero tramite lo sviluppo di confronti e accordi da raggiungere in sede di contrattazione aziendale.
Mediante la prima procedura, contemplata dall’art. 136 del CCNL, si potrebbe dar corso alle diverse articolazioni previste dall’art. 133 del medesimo accordo nazionale a mente del quale, anche con riferimento a singole unità produttive, sarà possibile:
Pertanto, ferma restando la maturazione “biennale” prevista per il riconoscimento dei permessi retribuiti (50% decorsi 2 anni dall’assunzione e 100% decorsi 4 anni dall’assunzione), distinguendo imprese con più o meno di 15 dipendenti, sarà possibile riassumere l’effettiva maturazione, per anzianità di servizio, delle ore di permesso maturabili in ragione dell’articolazione oraria adottata dal datore di lavoro.
Quanto alle ulteriori forme di flessibilità attuabili mediante confronto in sede di contrattazione aziendale, il CCNL fornisce vere e proprie indicazioni su come potranno essere adottati nuovi regimi orari, consistenti nella messa a regime di un orario cosiddetto multiperiodale. Le ipotesi contemplate dagli artt. 137 e ss., infatti, prevedono che, in un periodo massimo di 12 mesi, per far fronte a variazioni dell’intensità lavorativa dell’impresa, sarà possibile:
Per ognuno di questi regimi, si noti, in caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate in banca ore verranno liquidate, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.