Imposte dirette

23 Maggio 2024

Flat tax incrementale, possibilità e penalizzazioni

Alcune osservazioni che si possono fare su una norma della quale non si comprendono le finalità e la costruzione su meccanismi a volte premiali, a volte riduttivi.

Com’è noto la c.d. “flat tax incrementale”, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%, si applica sull’incremento di reddito del 2023 rispetto a quello più elevato conseguito in uno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tale incremento, aumentato del 5%, costituisce la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva fino a un importo massimo di 40.000 euro.

L’eventuale ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e su questa si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali, secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Con espresso rinvio alle norme contenute nel Tuir (art. 3, c. 3, lett. a), secondo le quali non rientrano nella base imponibile Irpef i redditi soggetti a imposta sostitutiva, la circolare n. 18/E/2023 ritiene che la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” sia esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente e che, pertanto, l’Irpef vada calcolata applicando le aliquote proprie previste dall’art. 11 del Tuir, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale”.

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