Imposte dirette
19 Luglio 2024
Tra i chiarimenti delle FAQ anche la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva della flat tax.
Con una recente FAQ del 14.06.2024 l’Agenzia delle Entrate ha concesso la rateizzazione anche dell’imposta sostitutiva della flat tax, modificando il formalismo relativo alla rateazione del codice tributo “1713” in modo che si possa valorizzare il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”. Pertanto, la persona fisica che fruirà di questa agevolazione potrà, se decide di rateizzare le imposte, rateizzare anche l’imposta sostitutiva della flat tax.
Esempio: il soggetto dovrà versare i seguenti codici tributo:
Tutti questi codici possono essere rateizzati fino a massimo 6 rate, con la prima con scadenza 31.07.2024.
Oltre alla possibilità di rateizzare, altri chiarimenti sulla flat tax sono stati forniti con la circolare 28.06.2024, n. 18/E:
È possibile accedere al beneficio anche per coloro che non hanno tutti e 3 per intero gli anni del triennio di osservazione (2020-2021-2022) purché abbiano svolto l’attività per almeno uno di questi 3 anni, e nel caso non siano interi, il reddito va ragguagliato.
Anche in tal caso viene fornito un esempio: il contribuente inizia la propria attività in data 1.06.2021 (214 giorni del 2021) e percepisce un reddito di 30.000 euro (dal 1.06.2021 al 31.12.2021), poi nel 2022 di 40.000 euro. Se si ragguaglia ad anno il reddito del 2021 si ottiene: 30.000 : 214 x 365 = 51.168. Pertanto, il reddito maggiore tra 2021 e 2022 è quello del 2021 che va raffrontato con il 2023.
La perdita d’esercizio non rileva: se per ipotesi dal 2020 al 2022 si è avuta sempre una perdita e nel 2023 un utile di 40.000, la perdita si deve considerare come zero; quindi, la differenza sulla quale applicare l’aliquota del 15% è: 40.000 euro – 0 = 40.000 euro.