Imposte dirette

19 Luglio 2024

Flat tax incrementale, i chiarimenti delle Entrate

Tra i chiarimenti delle FAQ anche la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva della flat tax.

Con una recente FAQ del 14.06.2024 l’Agenzia delle Entrate ha concesso la rateizzazione anche dell’imposta sostitutiva della flat tax, modificando il formalismo relativo alla rateazione del codice tributo “1713” in modo che si possa valorizzare il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”. Pertanto, la persona fisica che fruirà di questa agevolazione potrà, se decide di rateizzare le imposte, rateizzare anche l’imposta sostitutiva della flat tax.

Esempio: il soggetto dovrà versare i seguenti codici tributo:

  • 4001 saldo Irpef 2023;
  • 4033 Irpef acconto prima rata 2024;
  • 1731 Imposta sostitutiva flat tax (solo saldo 2023);
  • PXXR Inps Gestione Separata saldo 2023;
  • PXXR Inps Gestione Separata primo acconto 2024;
  • 3801 addizionale regionale Irpef (saldo 2023);
  • 3844 addizionale comunale Irpef saldo 2023;
  • 3843 addizionale comunale Irpef primo acconto 2024.

Tutti questi codici possono essere rateizzati fino a massimo 6 rate, con la prima con scadenza 31.07.2024.

Oltre alla possibilità di rateizzare, altri chiarimenti sulla flat tax sono stati forniti con la circolare 28.06.2024, n. 18/E:

  • la quota di reddito assoggettata a flat tax è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive Irpef. Ad esempio, fatto 70.000 il reddito 2023 e 40.000 il quantum da assoggettare a flat tax, sui 30.000 le aliquote Irpef si applicano a partire dalla prima, senza considerare la base dei 40.000 tassata al 15% (che viceversa implicherebbe invece di partire dall’aliquota del 35%):
    • fino a 15.000: 23%;
    • da 15.001 a 28.000: 25%;
    • da 28.001 a 30.000: 35%.

È possibile accedere al beneficio anche per coloro che non hanno tutti e 3 per intero gli anni del triennio di osservazione (2020-2021-2022) purché abbiano svolto l’attività per almeno uno di questi 3 anni, e nel caso non siano interi, il reddito va ragguagliato.
Anche in tal caso viene fornito un esempio: il contribuente inizia la propria attività in data 1.06.2021 (214 giorni del 2021) e percepisce un reddito di 30.000 euro (dal 1.06.2021 al 31.12.2021), poi nel 2022 di 40.000 euro. Se si ragguaglia ad anno il reddito del 2021 si ottiene: 30.000 : 214 x 365 = 51.168. Pertanto, il reddito maggiore tra 2021 e 2022 è quello del 2021 che va raffrontato con il 2023.

La perdita d’esercizio non rileva: se per ipotesi dal 2020 al 2022 si è avuta sempre una perdita e nel 2023 un utile di 40.000, la perdita si deve considerare come zero; quindi, la differenza sulla quale applicare l’aliquota del 15% è: 40.000 euro – 0 = 40.000 euro.

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