L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risposta all’interpello 4.04.2024, n. 86, le modalità di tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a 2 diversi Enti previdenziali: l’Inps per l’attività di lavoro dipendente e la Cnpadc per l’attività professionale di dottore commercialista, poi ricongiunti in unico Ente. Nel caso esaminato:
- un dottore commercialista è stato assunto come lavoratore dipendente, chiudendo poi la partita Iva e cessando l’iscrizione alla Cnpadc;
- dopo vari anni ha cessato l’attività di lavoro dipendente e ha ripreso l’attività professionale di dottore commercialista, con conseguente apertura di una nuova partita Iva dal 1.01 dell’anno delle dimissioni e reiscrizione alla Cnpadc, alla quale ha richiesto di ricongiungere i periodi di contribuzione in base alla L. 45/1990;
- la Cnpadc ha restituito nel 2023 al professionista un importo corrispondente ai contributi relativi al periodo pluriennale in cui lo stesso è risultato iscritto sia all’Inps, sia alla Cnpadc, comprensivo di interessi del 4,50% annuo, in quanto non utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione;
- il sostituto d’imposta non ha fatto concorrere al reddito di lavoro dipendente i contributi a carico del lavoratore.