IVA

17 Maggio 2024

Fiscalità Iva nella vendita del veicolo aziendale

Le cessioni dei veicoli aziendali, ai fini Iva, sono condizionate dal trattamento originario dell’operazione, ossia al criterio di detrazione applicato.

In altri termini, occorre applicare l’imposta in relazione alla detraibilità operata in sede di acquisto (in tutto, in parte o totalmente indetraibile), tenendo conto sia delle caratteristiche soggettive dell’acquirente sia della natura del bene. Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea (causa C-291/92) ha enunciato il principio ai sensi del quale, nel sistema dell’Iva, deve ritenersi insito il principio di “simmetria”: nella rivendita di beni che sono stati destinati a “uso promiscuo” e per i quali l’imposta è stata detratta solo sulla parte riconducibile alla sfera professionale o d’impresa, la base imponibile è limitata alla percentuale dell’imponibile corrispondente a tale utilizzo. Tale principio è confermato dall’art. 13, c. 5 D.P.R. 633/1972: le cessioni aventi per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è ridotta ex art. 19-bis-1 o per effetto di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva (ma non anche per pro-rata soggettivo), la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata.

La norma si applica nel caso di vendita di autoveicoli per i quali l’Iva relativa al costo di acquisto è stata detratta nella misura del 40%, prevista dal vigente art. 19-bis 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.

Analoghe conclusioni per le cessioni per le quali l’Iva è stata detratta nella misura del 10% o del 15% (anche in funzione delle disposizioni contenute nell’art. 30, c. 5 L. 380/2000 – cd “pro quota oggettivo “o “pro-rata fisico”).

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