Altre imposte indirette e altri tributi
25 Febbraio 2020
Accise - Chiarimenti e definizioni per il trattamento degli accumulatori di energia: l'operatore del punto di ricarica è equiparato all'utenza non domestica. Restano esclusi gli impianti di pertinenza dell'abitazione (garage e cortile non aperti al pubblico).
Risale al 2016 la legislazione Ue in materia di infrastrutture per l’utilizzo dei combustibili alternativi (Direttiva 2014/94/UE), recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 16.12.2016, n. 257, ora oggetto di intervento dell’Agenzia delle Dogane (nota 9.10.2019). L’art. 4, c. 9 del citato decreto ha stabilito che “gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti”.
La definizione di consumatore finale per l’operatore del punto di ricarica deriva dal fatto generatore dell’obbligazione tributaria dell’accisa sull’energia elettrica, nel momento della fornitura al punto di prelievo dall’infrastruttura di ricarica; ne deriva che l’obbligo del pagamento dell’imposta viene a configurarsi in capo ai soggetti che effettuano tale fornitura. Infatti, l’energia elettrica viene consumata dall’infrastruttura per l’attività propria del titolare, cioè quella di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica. Ai fini tributari, l’attività di stazione di ricarica di auto elettriche non si configura come attività di officina elettrica per acquisto e rivendita di energia elettrica, venendo meno quindi gli obblighi relativi alla necessaria e preventiva licenza di esercizio (art. 53 del TUA).
Ciò tuttavia non esclude a priori che il titolare sia davvero esercente un’officina di produzione di energia elettrica, connessa all’impiego di ricarica di auto elettriche, o che acquisti energia elettrica per uso proprio; in tali casi, l’obbligo di licenza e il successivo adempimento degli obblighi connessi sussiste già (e continua a sussistere) ma, semplicemente, le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l’energia elettrica prodotta (o acquistata). Resta sempre in capo al gestore dell’impianto l’obbligo del pagamento dell’accisa, salvo il caso dell’esenzione per l’ipotesi dell’autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (art. 52, c. 3, lett. b) TUA).
Infine, giova ricordare che, ai fini della tassazione, l’accisa dovuta per l’energia elettrica è quella “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni” (cd. utenze non domestiche), secondo la definizione di cui all’Allegato I al TUA; resta invece escluso il caso degli accumulatori di energia elettrica posti in locali di pertinenza all’abitazione (garage o cortili) che sono quindi soggetti all’aliquota prevista “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni” (cd. utenza domestica).