Imposte dirette
28 Gennaio 2021
L'Agenzia delle Entrate affronta la chiusura della partita Iva sia post mortem che prima del decesso.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11.03.2019, n. 34/E, ha chiarito che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non sono incassate tutte le parcelle. L’erede del professionista può tenere in vita la partita Iva del de cuius anche oltre i 6 mesi dal decesso, al fine di poter “fatturare” le prestazioni poste in essere dal de cuius stesso prima della morte. L’Agenzia fa presente che l’erede può anche anticipare la fatturazione con riferimento alle prestazioni rese dal de cuius, di tasca propria, appunto anticipando l’esigibilità dell’imposta rispetto all’incasso, così da poter chiudere la partita Iva.
Nella risposta all’interpello n. 52/2020 l’Agenzia ha preso in considerazione l’istanza degli eredi di un professionista che si sono trovati ad affrontare una situazione di avvenuta chiusura della partita Iva del professionista prima del decesso. In questo caso:
• l’obbligo di fatturazione relativo all’operazione da assoggettare a Iva dovrà essere assolto dal committente (in base all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997);
• i compensi per le prestazioni effettuate dal defunto e percepiti dagli eredi sono redditi di lavoro autonomo tassati secondo il principio di cassa con tassazione separata, salvo la facoltà per la tassazione ordinaria in base all’art. 16, c. 3 del Tuir;
• su tali compensi i sostituti d’imposta devono effettuare la ritenuta d’acconto (art. 25 D.P.R. 600/1973).
Dunque, il fatto generatore dell’Iva deve essere identificato con la materiale esecuzione della prestazione, conseguendone che, quando la legge Iva stabilisce l’obbligo di fatturazione al momento di conseguimento del compenso, questo deve essere inteso non come l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo come l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.
Ora, se il professionista ha chiuso la partita Iva prima del decesso, gli eredi sono impossibilitati a compiere gli adempimenti relativi all’obbligo di fatturazione nel momento in cui percepiscono il pagamento. Allora, se il committente o il cedente è un soggetto passivo Iva, non potendo gli eredi riaprire la partita Iva del defunto, l’obbligo di fatturazione deve essere assolto dal committente in base all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/ 1997.