Diritto del lavoro e legislazione sociale
02 Marzo 2022
Il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni in tema di accesso al Fondo di integrazione salariale, alla luce delle modifiche introdotte dalla recente normativa.
Con la circolare 16.02.2022, n. 3, anche alla luce delle recenti modifiche intervenute in materia, il Ministero del Lavoro ha introdotto alcune semplificazioni nella procedura di istanza all’Inps per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale.
Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 D.Lgs. 148/2015, comunicando in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione può seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, avente ad oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi aziendale.
Dal 1.01.2022 la platea di destinatari del FIS è stata ampliata; sono infatti soggetti alla disciplina i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, il Ministero evidenzia la possibilità, in via transitoria ed eccezionale fino al 31.03.2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, di presentare l’istanza all’Inps secondo modalità semplificate. Alla luce di tale chiarimento l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza dell’attestazione di avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’informativa sindacale, con riferimento alle istanze presentate dal 1.01.2022 al 31.03.2022. Fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Inps, il quale potrà richiedere in sede di istruttoria, l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.
Sempre ai fini di una semplificazione della procedura, per quanto riguarda le richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo (1.01.2022-31.03.2022), potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ossia una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative, anche di natura temporanea, sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro è quindi tenuto a esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.
Limitatamente alla fase transitoria, pertanto, si assiste a un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.
Si precisa che tali indicazioni sono state recepite anche dall’Inps, che fornisce le dovute istruzioni tramite messaggio 18.02.2022, n. 802.