Società e contratti
29 Agosto 2024
Il rimborso del finanziamento soci al cedente effettuato in occasione della cessione delle quote societarie è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%. Lo ha precisato la C.G.T. di primo grado di Reggio Emilia nella sentenza 22.07.2024, n. 171.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, nella sentenza 22.07.2024 n. 171 ha precisato che il rimborso del finanziamento soci al cedente effettuato in occasione della cessione delle quote societarie si configura come una cessione del credito e in quanto tale, è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% e non a quella del 3%.
Nel caso in esame, la società estera A, titolare di una quota di partecipazione nella società B Srl, la cedeva alla società C (già titolare di 1/3 delle quote di B). A sua volta, la società A otteneva dalla cessionaria C il “rimborso” del finanziamento a suo tempo concesso alla B Srl.
Al momento di registrazione della cessione di quote veniva corrisposta l’imposta di registro fissa come previsto per i trasferimenti di partecipazioni dall’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, e l’imposta di bollo di 15 euro; ciò in quanto gli atti di cessione di quote di Srl sottoscritti con firma digitale ex art. 36, c 1-bis D.L. n. 112/2008 devono essere fiscalmente considerati alla stregua di scritture autenticate, quindi devono essere registrati in termine fisso.