Il decreto Internazionalizzazione (D.Lgs 147/2015) ha introdotto un inasprimento fiscale verso una delle casistiche di tassazione di sopravvenienza attiva a seguito di apporti erogati dai soci alla società, ossia: dall`art. 88, c. 4 del Tuir è stato eliminato dal novero di ipotesi che non fanno scattare la tassazione della sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società.
Procedendo con ordine: prima della modifica del decreto suddetto, l`art. 88 stabiliva che non costituissero sopravvenienze attive, quindi non fossero oggetto di tassazione:
• i versamenti in denaro o in natura a fondo perduto erogati dai soci/possessori di strumenti similari alle azioni;
• i versamenti in denaro o in natura in conto capitale erogati dai soci/possessori di strumenti similari alle azioni;
• le rinunce ai crediti effettuate dai soci/possessori di strumenti similari alle azioni.
Dal 1.01.2016, invece,
l`ipotesi della rinunzia è stata cancellata dal c. 4 e sono stati aggiunti i cc. 4-
bis e 4-
ter.
La novità introdotta prevede quindi che la rinunzia dei soci ai crediti generi una sopravvenienza attiva, ma solo
per la parte che eccede il valore fiscale, sia che il finanziamento sia erogato dal socio stesso, sia che il finanziamento sia erogato da un terzo e il credito sia acquistato dal socio. Quindi,
il socio deve comunicare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
il valore fiscale del credito, che in assenza di tale atto si assume pari a zero, implicando quindi che
in caso di rinunzia la sopravvenienza attiva sia tassata integralmente in capo alla società. Per questo motivo è opportuno che il socio, qualora eroghi un finanziamento alla società, disponga anche
l`atto notorio nel quale attesti che il valore fiscale coincide con il valore nominale del credito in modo che in caso di rinuncia non vi sia materia imponibile da tassare. Caso diverso invece è se un soggetto acquista un credito vantato da un altro soggetto verso la società a seguito di cessione di quote.
Esemplificando: X detiene una partecipazione in Alfa Srl ed ha erogato 10.000 euro di finanziamento infruttifero. X cede le proprie quote a 50.000 euro a Y trasferendo anche il finanziamento, senza corresponsione alcuna da parte di Y per il finanziamento.
In tal caso, il valore fiscale del finanziamento in capo a Y è pari a zero; quindi, in caso di futura rinunzia di Y, si genererà una sopravvenienza di 10.000 interamente tassabile.
È opportuno quindi nei casi diversi da quest`ultimo, ossia quando il finanziamento derivi direttamente dal socio,
inviare oltre alla comunicazione del finanziamento,
anche l`attestazione che il credito vantato verso la società ha valore fiscale pari al valore nominale erogato, rispettando la formula della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000)
“consapevole delle conseguenze civili e fiscali previste in caso di dichiarazioni mendaci”.
Dato che la nuova disposizione entra in vigore dal 2016 se non si fosse provveduto a tempo debito, ossia contestualmente all`invio della comunicazione del finanziamento corredata dall`atto notorio che ne attesti il valore fiscale, è consigliabile provvedere a posteriori elencando gli importi dei finanziamenti in essere al 31.12.2015 ed attestando che gli stessi hanno medesimo valore fiscale. Dai finanziamenti invece erogati dal 2016 è preferibile effettuare un invio contestuale.