Diritto del lavoro e legislazione sociale

11 Ottobre 2024

Figura del preposto nell’organigramma della sicurezza

La figura del preposto è stata interessata da numerosi interventi normativi e di prassi, in funzione sia del ruolo strategico che riveste nel contesto della sicurezza sul lavoro, che dell’evoluzione del mercato del lavoro. Ne analizziamo le caratteristiche principali.

Secondo l’art. 2 D.Lgs. 81/2008, il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Nello specifico, il preposto coincide con quei soggetti chiamati ad esempio capo squadra, capo officina, capo reparto, capo produzione, capo turno, capo cantiere.

Gli obblighi del preposto sono individuati dall’art. 19 D.Lgs. 81/2008 e sono:

– sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti o intervenire direttamente per la risoluzione della problematica, anche sospendendo l’attività dei lavoratori stessi;

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