Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Ottobre 2024
La L. 215/2021 ha introdotto l’obbligo di individuazione della figura del preposto in ogni ambiente di lavoro, ma questo passaggio non ha comportato il venir meno della figura del preposto di fatto.
Secondo l’art. 2 D.Lgs. 81/2008, il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
In genere, il preposto coincide con figure come capi-squadra, capi-officina, capi-reparto, capi-produzione, capi-turno, capi-cantiere ecc., che già di per sé sovrintendono e vigilano sulle operazioni di altri lavoratori.
L’art. 299 D.Lgs. 81/2008, tratta l’esercizio di fatto di poteri direttivi. Esso prevede che le posizioni di garanzia relative a datori di lavoro, dirigenti e preposti gravino anche “su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.