Amministrazione del personale

15 Giugno 2021

Ferie e permessi

In questo periodo, la domanda che spesso si pongono molti lavoratori dipendenti è come potersi assentare dal lavoro senza andare incontro ad assenze ingiustificate che potrebbero portare a contestazioni disciplinari e, allo stesso tempo, evitare di incidere negativamente sulla retribuzione.<br>Oltre agli strumenti straordinari messi a disposizione dalla legge, diventa necessario capire come sfruttare al meglio i giustificativi ordinari che in molti casi non vengono gestiti con attenzione.<br>

Ferie e permessi

Le ferie e i permessi sono giustificativi che danno luogo ad assenze retribuite; ogni ora goduta come ferie o permesso sarà retribuita come se fosse un’ora di lavoro.

Tali importi percepiti sono soggetti a trattenute previdenziali e fiscali. Di conseguenza anche il datore di lavoro verserà la rispettiva quota contributiva calcolata sulle ore godute.

Quanto posso assentarmi?

Il numero di ore/giorni spettanti come ferie e permessi è vincolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dal vostro datore di lavoro. Nella maggior parte dei casi si ha diritto a:

  • 160/173 ore all’anno di ferie (20/26 giorni);
  • 72/88 ore di permessi, che in molti casi si dividono in Rol (riduzione orario lavoro) e permessi ex festività (4 giornate considerate festività soppresse che non prevedono l’astensione dell’attività lavorativa ma vengono trasformate in permessi).

Quando posso assentarmi?

Anche se è divenuta consuetudine per la maggior parte dei lavoratori assentarsi nel mese di agosto, le ferie e i permessi possono essere richiesti e usufruiti in qualsiasi momento dell’anno.

Innanzitutto, bisogna presentare una richiesta scritta o verbale con congruo preavviso (le tempistiche variano a seconda del CCNL applicato o del regolamento aziendale interno) al proprio titolare/superiore, che potrà autorizzare o meno tale assenza, a seconda dell’organizzazione dell’attività lavorativa.

Le ferie già autorizzate possono comunque essere successivamente ridotte o annullate per esigenze aziendali. Se tale decisione non viene comunicata con congruo preavviso (purtroppo in questo caso non c’è un preciso periodo) e la vacanza è stata già prenotata oppure avviene un rientro anticipato, si può richiedere il risarcimento delle spese sostenute.

Vincoli previsti dalla normativa

Ferie

La normativa e i CCNL prevedono che siano fruite almeno 2 settimane continuative nell’anno.

Le restanti ore maturate e ancora a disposizione dovranno essere godute entro 18 mesi (esempio: le ore maturate nel 2019 dovrebbero essere usufruite entro giugno 2021).

Le ore spettanti non possono essere liquidate in busta paga come ferie non usufruite, ma devono essere obbligatoriamente godute.

Permessi

Per le ore di permessi Rol ed ex festività la situazione si differenzia a seconda del CCNL applicato, che può prevedere la liquidazione in busta paga delle ore maturate nell’anno e non ancora usufruite entro giugno o settembre oppure alla fine dell’anno successivo.

Altra possibilità è quella di gestire i permessi come le ferie (prolungando la disponibilità fino a 18 mesi dalla maturazione); deve però esserci un accordo interno all’azienda firmato da tutti i dipendenti (o dalle rappresentanze sindacali).

Se non si utilizzano tutte le ore spettanti?

Le ore di ferie e permessi non hanno una scadenza e non possono essere “cancellate” dopo un certo periodo.

Se non vengono utilizzate tutte le ore di ferie (e eventualmente i permessi) entro la scadenza dei 18 mesi, l’INPS prevede comunque il pagamento dei contributi previdenziali calcolati su tali ore, per la parte a carico del datore di lavoro.

Nel caso di licenziamento o dimissioni, tutte le ore di ferie e permessi maturate e ancora a disposizione non potranno sostituire il periodo di preavviso previsto (salvo eventuali accordi scritti tra datore di lavoro e lavoratore) e saranno pagate come non godute.

Come controllare la mia situazione nel cedolino?

Nella maggior parte dei cedolini, ore/giorni di ferie e i permessi sono presenti nella parte inferiore, tra le ultime caselle, e viene indicato:

  • il residuo al 31.12 dell’anno precedente;
  • la quota maturata (che dovrebbe aumentare ogni mese);
  • le ore godute dall’inizio dell’anno;
  • il totale delle ore spettanti, cioè quante ore effettivamente avete ancora a disposizione.

Se non ho maturato sufficienti ore?

Se non avete abbastanza ore di ferie e/o permessi ma siete stati comunque autorizzati ad assentarvi, le ore di assenza vi saranno anticipate dal datore di lavoro e liquidate nel cedolino.

Però risulteranno dei contatori negativi e le ore che maturate nei mesi successivi saranno man mano utilizzate per recuperare il vostro debito.

Se invece chiuderete il vostro rapporto di lavoro, non riuscendo più a recuperare le ore già utilizzate, la differenza sarà trattenuta dal datore di lavoro nell’ultima busta paga.

Perchè non ho maturato tutte le ore spettanti?

Ogni mese si matura un rateo (ossia un dodicesimo delle ore spettanti nell’anno), ma esistono casi in cui non si hanno maturato tutte le ore previste dal contratto. Non si maturano ferie e permessi se:

  • si viene assunti dopo la metà del mese;
  • si chiude il rapporto prima della metà del mese;
  • ci si assenta dal lavoro ingiustamente per più di metà del mese;
  • si è assenti in maternità facoltativa per più di metà mese;
  • si è in cassa integrazione a zero ore per un periodo superiore a 15 giorni nel mese.
Nel caso di un’assenza per ferie (o permessi) di un mese intero, si maturerà comunque un rateo.

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