IVA
12 Novembre 2024
L’Agenzia delle Entrate ammette le note di credito oltre l’anno per le operazioni fatturate in regime di split payment qualora il cessionario/committente non abbia optato per l’esigibilità dell’Iva anticipata rispetto al pagamento.
Con la risposta all’interpello n. 210/2024 l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi dello split payment e del suo rapporto con le note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972.
Si tratta di un argomento sempre all’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni pagatrici per i complessi risvolti contrattuali, contabili e documentali ante e post emissione. Questa volta, tuttavia, la questione, mai trattata in precedenza, è specificamente riferita all’esame della possibile conflittualità tra l’esigibilità dell’imposta disciplinata dall’art. 3 D.M. 23.01.2015 (il decreto attuativo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972) e il limite temporale per l’emissione di note di variazione in diminuzione (le note di credito) facoltative, ai sensi dell’art. 26, c. 3, qualora gli eventi indicati nel comma 2 (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente) si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
La società istante, soggetta al regime passivo dello split payment, ha chiesto conferma della possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dall’art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972, in considerazione del mancato incasso del corrispettivo.