IVA

24 Dicembre 2024

Fatture in ritardo: ravvedimento e cumulo giuridico?

Quando si inviano tardivamente delle fatture elettroniche occorre fare una valutazione nel merito considerando il numero di fatture inviate in ritardo, se le stesse hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva e il momento in cui si sono inviate in ritardo.

L’invio oltre i 12 giorni della fattura elettronica immediata implica la necessità di versare una sanzione per il ritardo da commisurare ai giorni di ritardo rispetto al termine corretto di invio.

Si ponga il caso di fatture la cui Iva non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Per esempio, fatture datate 31.10.2024, non inviate entro lo scorso 12.11.2024. Se si volesse ravvedere l’invio tardivo si dovrebbe pagare la sanzione di 250 euro ridotta a 1/9 ipotizzando di inviare la fattura entro i 90 giorni successivi al 12.11, pertanto: 27,78 da versarsi con F24, codice tributo 8911, anno 2024.

Tuttavia, se le fatture non inviate nei termini fossero più di una, prima del 1.09.2024, occorreva fare valutazioni di merito sulla convenienza di attendere l’atto di irrogazione delle sanzioni e pagare quello sfruttando l’istituto del cumulo giuridico; per le violazioni commesse dal 1.09.2024, invece, l’istituto del cumulo gratuito si può applicare anche nel ravvedimento operoso (art. 13, c. 2-bis D.Lgs. 472/1997).

Seguendo l’esempio sopra se non si fossero inviate 20 fatture datate 31.10.2024 e si decidesse di inviarle per esempio il 15.12.2024 si dovrebbe pagare 27,78 x 20 = 555,60, oppure si può applicare l’art. 12 D.Lgs. 472/1997 anche in sede di regolarizzazione spontanea e la sanzione viene ridotta in percentuale determinata in relazione alla prima violazione (nel caso in esame la sanzione è fissa a 250 euro). La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata utilizzando le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per le violazioni commesse dal 1.09.2024 le sanzioni sono differenti rispetto alle sanzioni fino al 31.08.2024 e in particolare:

  • in caso di fattura non inviata, inviata in ritardo o con errori, la sanzione è pari al 70% dell’Iva relativa all’operazione, con un minimo di 300 euro; prima invece la sanzione andava dal 90 al 180% con un minimo di 500 euro;
  • se l’omissione o l’errore non incide sulla corretta liquidazione dell’Iva, la sanzione si applica nella misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro (invariato);
  • in caso di operazione esente, non imponibile, non soggetta a Iva o in reverse charge, la sanzione è pari al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro. Prima era dal 5 al 10% con un minimo di 500 euro. Se la violazione non ha impatto sulla determinazione del reddito, si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

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