IVA
15 Settembre 2022
Classe documentale ad hoc (il TD28) per gestire l’esterometro degli acquisti fatturati su carta e con Iva dai piccoli operatori di San Marino esonerati dalla fattura elettronica. Questa una delle novità delle nuove specifiche 1.7.1.
Tra le novità introdotte con l’aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica pubblicate il 1.08.2022 e utilizzabili, dice la nota delle Entrate, dal 1.10.2022 v’è l’introduzione della nuova classe documentale TD28. Vediamo di cosa si tratta rinviando ad un prossimo approfondimento l’analisi delle altre novità.
Dal 1.07.2022, com’è noto, è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per cessioni e acquisti di beni (ma non anche per i servizi) con San Marino, per gli effetti del D.M. 21.06.2021 e salve le ipotesi escluse dalla fattura elettronica “per disposizioni di legge” (art. 2, § 2); il tutto in seguito agli accordi raggiunti dall’Italia con la Repubblica di San Marino e al relativo decreto delegato n. 147/2021. La novità riguarda quindi:
Per quanto riguarda quest’ultime (le cessioni da operatore sammarinese) sono previste, com’è noto, 2 procedure:
Fin qui tutto abbastanza chiaro se non fosse che da San Marino non tutti i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica (l’esonero è previsto dal D.D. 147/2021 per i soggetti con ricavi dell’anno precedente inferiori a € 100.000 che tuttavia possono optare per la fattura elettronica), sicché si poneva il problema per il cessionario italiano, nel secondo caso, di capire come comportarsi ai fini dell’esterometro di fronte alla ricezione di una fattura cartacea con addebito dell’Iva con timbro a secco circolare dell’Ufficio tributario di San Marino (sostanzialmente alla vecchia maniera). La questione è stata risolta (questa la novità delle specifiche 1.7.1) con l’introduzione del nuovo tipo documento TD28 che (a differenza del TD19) non genera annotazioni in reverse charge e va compilando indicando (fra le altre):
Infine, come precisano le specifiche, il TD17 (per i servizi) e il TD19 (per i beni) vanno utilizzati solamente laddove la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea vidimata dall’UTRSM, per i beni) sia senza addebito dell’imposta e debba quindi essere applicato il reverse charge.