IVA
07 Febbraio 2025
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le modalità di regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari e la decorrenza della nuova disciplina.
Dal 1.09.2024, la regolarizzazione delle fatture con la procedura di autofatturazione è stata sostituita dall’obbligo di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate. Infatti, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, l’art. 2, c. 1, lett. d), n. 7) D.Lgs. 87/2024 ha sostituito l’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, prevedendo che il cessionario/committente:
– non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta mediante autofatturazione;
– è tenuto a segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni, attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dalla stessa;
– in caso di mancata comunicazione dell’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate: è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.