IVA
12 Maggio 2022
L’obbligo di fatturazione elettronica per minimi e forfetari fa venir meno il regime premiale: il sistema è totalmente incompatibile con l’adesione obbligatoria.
L’obbligo di applicazione della fatturazione elettronica fa saltare parzialmente il regime premiale concesso ai forfetari che spontaneamente già utilizzano lo strumento. Si ricorda, infatti, che dall’anno 2020, al fine di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica anche tra i soggetti esonerati, il legislatore ha previsto un regime premiale che riduce di un anno il termine di decadenza di cui all’art. 43, c. 1 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, per i contribuenti a forfait che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da e-fatture. In particolare, il citato art. 43 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; dunque, per i soggetti in regime forfetario che ricorrono totalmente alla fatturazione elettronica, tale termine si riduce al quarto anno post dichiarazione. Tale sistema di premialità, che si basa sull’adesione spontanea del singolo contribuente, diviene conseguentemente inapplicabile con l’introduzione dello strumento per obbligo.
In particolare, con il “Decreto PNRR 2” viene meno l’esonero dall’applicazione della fatturazione elettronica a partire dal 1.07.2022 per forfetari, minimi e per i soggetti che applicano il regime di cui agli artt. 1 e 2 L. 398/1991 e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi – ragguagliati ad anno – superiori a € 25.000. Dal 1.01.2024 si andrà a regime con fatturazione elettronica vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale, e quindi, senza eccezioni.
Tuttavia, la gradualità dell’introduzione dello strumento basato sulla soglia di ricavi/compensi determinerà nel prossimo biennio la parziale perdita del regime premiale fino a farlo completamente sparire.
Per l’annualità 2022, va evidenziato che l’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto in corso d’anno a partire dal 1.07.2022, non intaccherà il diritto d’accesso al regime premiale per i soggetti che dal 1.01.2022 hanno spontaneamente deciso di utilizzare le e-fatture. Tale principio sarà valido sia per i soggetti con ricavi o compensi sotto € 25.000 nel 2021, sia per quelli che hanno superato la predetta soglia e che vengono assorbiti nella platea degli obbligati a partire dal prossimo 1.07.2022. Infatti, la conferma del regime premiale si ha per l’impossibilità di prevedere effetti retroattivi per le disposizioni tributarie, così come stabilito dal c.d. “Statuto del Contribuente” (art. 3 L. 212/2000).
Per l’annualità 2023, i soggetti rientranti nel nuovo vincolo di utilizzo della e-fattura, ovvero quelli con ricavi o compensi sopra la soglia di € 25.000 nel 2021 e nel 2022, benché abbiano in passato optato per la fatturazione elettronica, presumibilmente non godranno più del regime premiale. Invece, dovrebbero averne l’accesso tutti i forfetari “residuali” che scelgono comunque l’utilizzo delle fatture elettroniche sebbene non obbligati dalla norma, poiché sotto il livello reddituale stabilito.
Per l’annualità 2024, scattando l’obbligo generalizzato, il regime premiale dovrebbe essere cancellato con necessaria abrogazione della parte dell’art. 1, c. 74 L. 190/2014, che disciplina il regime premiale.