IVA

19 Settembre 2022

Fattura elettronica, gli altri “ritocchi” dal 1.10.2022

Le novità dell’aggiornamento 1.7.1, affinando i controlli di coerenza sui dati trasmessi, fanno luce su alcune questioni ad oggi controverse; fra queste le operazioni estero su estero fatturate da posizioni d’oltralpe dei residenti.

Il 1.08.2022 è stato pubblicato l’aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica “utilizzabili” a partire dal 1.10.2022. “Utilizzabili” dice la nota dell’Agenzia delle Entrate, ma va letta “da utilizzare” almeno per le novità che, diversamente, genereranno scarto. Andiamo con ordine rinviando all’articolo del 15.09.2022 per la novità del TD28.

Cedente e cessionario – Dal 1.10.2022 con i nuovi controlli di coerenza dei dati trasmessi, verranno scartati:

  • con codice errore 00471 i file XML dove il cedente/prestatore risulti essere uguale al cessionario/committente (TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28);
  • con codice errore 00476 i file XML che riportino contemporaneamente nell’IdFiscaleIva del cedente/prestatore e in quello del cessionario/committente un valore diverso da IT.

È noto che la posizione dell’Agenzia delle Entrate sull’esterometro in vigore dal 2019 è quella di considerare l’adempimento (a differenza del vecchio spesometro e degli Intrastat) non necessariamente legato alla rilevanza Iva delle operazioni poste in essere (risposta 85/2019; circ. 14/E/2019, § 4.2; risp. 91/2020 e circ. 26/E/2022, § 1.2). L’introduzione del codice errore 00476, a giudizio di chi scrive, è interessante poiché (pur indirettamente) assorbe, ad esempio, eventuali dubbi circa l’obbligo per le case madri italiane di dover tramettere, via esterometro, le operazioni estero su estero effettuate dalle proprie stabili organizzazioni estere (i.e. cessioni fatturate dalla stabile DE al cessionario FR non verrebbero, infatti, accettate). Analoghe considerazioni si possono ritrarre anche per altre operazioni che il residente (sulla base delle regole dell’art. 219-bis della Direttiva) è tenuto a fatturare tramite identificazione o rappresentante fiscale da altro Stato membro (i.e. da RF in NL a cessionario DE) mentre si ritiene confermata la rilevanza dei trasferimenti per esigenze proprie (i.e. da sede IT a proprio magazzino in DE).

Estrazione dai depositi Iva – Il controllo 00471 non opererà per le estrazioni dai depositi Iva (TD22 e TD23) nel qual caso la novità consiste invece nel dover riportare nel blocco “AltriDatiGesionali” l’elemento TipoDato valorizzato con la stringa:

  • «NellAnno», nel caso in cui l’estrazione dal deposito Iva avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;
  • «AnniPreced», nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

Altre autofatture – Niente controllo 00471 nemmeno per le autofatture per cessioni gratuite (TD27) come già previsto per le autofatture (TD21) da splafonamento per le quali vale invece il contrario ovvero è obbligatorio che cedente e cessionario coincidano (errore 00472). Per TD21 viene inoltre chiesto che nel blocco “AltriDatiGestionali” sia indicato «F24» nell’elemento TipoDato quando il versamento dell’imposta regolarizzata avviene, in sostanza, secondo il metodo B della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16/E/2017.

Reverse charge domestico TD16 – Dal 1.10.2022 sarà ammesso (non formerà più scarto 00401 e 00430) indicare sia aliquota che natura (N6.1 … N6.8) per l’integrazione elettronica con invio al SdI (al momento sempre facoltativo) delle fatture in reverse charge interno.

Descrizione N7 – Sostituito, per i servizi TTE, il riferimento dell’art. 7-sexies, lett. f) e g) con l’art. 7-octies, lett. a) e b).

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