IVA

14 Giugno 2023

Fattura elettronica cointestata: come superare i controlli dello SdI

Vediamo di fare chiarezza su questo caso particolare di operazione, analizzandolo dal punto di vista dell’emittente la fattura elettronica, al fine di superare i controlli automatici del Sistema di Interscambio.

Oggetto della disamina è la fattura di locazione di immobili civili locati a 2 persone fisiche (si presuppone il fatto che nel contratto siano espressamente indicati i 2 locatari) aventi autonoma posizione tributaria; ci si chiede se sia possibile fare la fattura cointestata. Il caso in esame non è l’unico, basti pensare anche all’acquisto di un’abitazione da parte di due soggetti e ancora alla fattura del notaio per tale l’acquisto.

L’Agenzia delle Entrate a riguardo, con la risoluzione n. 87/E/2017, dedicata ai chiarimenti sulla compilazione della comunicazione in caso di fatture cointestate, ha affermato che si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

L’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, ha precisato che per l’emissione di una fattura cointestata sarà necessario inserire i dati di uno solo dei soggetti contraenti all’interno del campo “Identificativi Fiscali” o nell’intestazione di fattura, nel campo del committente/cessionario, in quanto il Sistema di Interscambio (SdI), nella fase dei controlli, non è in grado di riconoscere l’intestazione multipla. Eventuali cointestatari dovranno essere indicati in uno dei campi opzionali a descrizione libera che non sono sottoposti ai vari controlli del Sistema di Interscambio, come ad esempio il corpo della fattura.

A oggi, quindi, l’emissione di una fattura elettronica cointestata non è propriamente consentita e non esiste alcuno specifico formato nè indicazione di ordine pratico dell’Amministrazione Finanziaria che vada oltre la citata indicazione.

Rifacendosi a questa consolidata interpretazione, si è rafforzata nel tempo la procedura dettata dalle principali softwarehouse operanti nel settore, che prevede 2 soluzioni, entrambe valide sotto l’aspetto operativo:

  1. frazionare la fatturazione tra gli interessati: quindi, per un canone mensile di 1.000 euro verso i locatari X e Y, bisognerebbe emettere la fattura n. 1 del 01.01.2023 verso il locatario X di 500 euro e la fattura n. 2 del 01.01.2023 verso il locatario Y di 500 euro;
  2. indicare quale destinatario della fattura uno dei soggetti, segnalando gli altri cointestatari all’interno di uno degli altri campi opzionali a descrizione libera non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

Qualunque sia la scelta operata dell’emittente, la fatturazione sarà valida per l’Amministrazione Finanziaria e non potrà essere oggetto di scarto del Sistema di Interscambio.

La soluzione n. 1, ossia frazionare la fatturazione tra i vari destinatari, si prospetta come la più chiara e lineare.

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