IVA

13 Marzo 2024

Fattura cointestata: le regole per soggetti Iva e privati

Non è consentita l’emissione di una fattura cointestata se il cessionario o committente (B2B) è soggetto Iva. Nel caso di fattura cointestata emessa nei confronti di cessionario o committente non soggetto passivo (B2C) l’intestazione deve essere effettuata con i dati di uno solo.

La normativa in materia di fatture emesse – La fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva è disciplinata dall’art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in vigore dal 30.06.2019, così come modificato dall’art. 12-ter D.L. 30.04.2019, n. 34. Secondo quanto previsto al c. 1 del citato art. 12-ter, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione del destinatario. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Fatture elettroniche cointestate: aspetti applicativi – Può accadere che il committente/prestatore abbia effettuato la medesima operazione imponibile Iva nei confronti di più soggetti. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie in cui una ditta realizzi lavori edili su di un immobile appartenente a più soggetti giuridici, oppure alla cessione di un immobile a favore di più comproprietari persone fisiche.

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