Società e contratti

14 Novembre 2024

False dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Nell’ambito dei reati presupposto di natura societaria, previsti dall’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, è stato inserito il richiamo all’art. 54 D.Lgs. 19/2023, introdotto con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2021.

Il Considerando n. 10 della Direttiva 2019/2021/UE richiama l’opportunità “di un controllo di legittimità sulle operazioni transfrontaliere prima che abbiano effetto, al fine di fornire certezza del diritto”, scongiurando strategie fraudolente o abusive volte all’evasione del diritto dell’Unione Europea o nazionale ovvero a scopi criminali. Il controllo di legittimità riguarda i documenti che le società devono fornire al soggetto legittimato identificato dallo Stato membro (notaio, autorità giudiziaria o altro) per ottenere il certificato preliminare alla operazione transfrontaliere, nelle forme della trasformazione, fusione o scissione.

Invero, i certificati preliminari vengono rilasciati solo in caso di esito positivo delle verifiche aventi ad oggetto il rispetto delle procedure e delle formalità previste dalla normativa nazionale in cui ha sede la società di capitali interessata dall’operazione.

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