Procedure concorsuali
29 Giugno 2024
Il fallimento non osta alla validità e al mantenimento di un provvedimento di sequestro preventivo.
La procedura fallimentare avviata nei confronti di un soggetto rispetto al quale risulta in essere un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, a seguito della perpetrazione e accertamento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000), non osta in alcun modo all’adozione e all’eventuale permanenza del procedimento indicato, anche se questo abbia a oggetto dei beni che risultano essere stati attratti alla massa fallimentare.
La valenza della misura cautelare, in ambito di procedure fallimentari, è stata definitivamente attestata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 40797/2023, in considerazione del fatto che non può costituire dato significativo il fatto che i beni del fallimento, per soccombere rispetto alle esigenze della cautela, debbano essere nella disponibilità del fallito, volendosi con ciò intendere che il sequestro sarebbe applicabile anche su beni non più nella disponibilità del fallito, atteso che una tale affermazione si porrebbe in aperto contrasto con la stessa lettera dell’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000.
La norma stabilisce che, in caso di condanna o anche di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, è sempre ordinata la confisca di quei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente).