Diritto del lavoro e legislazione sociale

07 Giugno 2024

Fallimento dell’impresa avviata e restituzione della NASpI anticipata

La Corte Costituzionale, con sentenza 20.05.2024, n. 90, ha stabilito che la restituzione integrale dell'anticipazione NASpI è incostituzionale se l'attività imprenditoriale avviata è cessata per cause non imputabili al percettore.

La sentenza in oggetto trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Torino che ha sollevato, in rifermento agli artt. 3, 4, c. 1, 36 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, c. 4 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22, nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.

Nel caso di specie, il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo aveva domandato la liquidazione anticipata dell’indennità al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale (bar); attività che, pochi mesi dopo, ha dovuto chiudere a causa della pandemia da Covid-19.

Il lavoratore ha dovuto cedere l’azienda per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla e ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI.

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