Procedure concorsuali

10 Dicembre 2024

Fallimento del costruttore e tutela dell’acquirente

Qualora il costruttore non adempia l’obbligazione per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’acquirente deve insinuarsi al passivo per il controvalore economico.

Una società chiese di essere ammessa al passivo del fallimento dell’impresa costruttrice di un immobile, in prededuzione, per un importo pari al valore delle unità immobiliari che la società in bonis si era impegnata a edificare e trasferirle entro 36 mesi, in forza del contratto di “permuta di bene presente con bene futuro” e l’acquirente aveva già integralmente adempiuto. Il trasferimento immobiliare non era stato, invece, possibile per la dichiarazione di fallimento della società di costruzione, sopravvenuta in pendenza del termine suddetto. L’acquirente propose opposizione ex art. 98 L.F. avverso il rigetto della domanda, motivata dal Giudice delegato con il rilievo che “il titolo prodotto non prevede il pagamento della somma”.

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione osservando che, trattandosi di contratto di permuta e non di vendita, in assenza di specifiche pattuizioni sulla conversione dell’obbligo di realizzare i beni futuri in obbligo di pagarne il controvalore (con effetti novativi), quella conversione non era possibile, senza che ricorressero i presupposti ex art. 1424 c.c. per la conversione del negozio nullo, in quanto il contratto, validamente stipulato, non era affetto da alcuna nullità. L’acquirente, quindi, ricorreva in Cassazione per vedersi riconosciuto, in prededuzione, il proprio credito.

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