Imposte dirette

03 Marzo 2020

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Si definiscono rurali strumentali gli immobili che posseggono 2 requisiti. Il primo è quello previsto dal c. 3-bis dell'art. 9 D. Lgs. 557/1993, ovvero devono essere destinati allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C.; a tal fine il legislatore, nel citato c. 3-bis, individua alcune specifiche destinazioni che qualificano l'immobile come rurale strumentale (protezione delle piante, la conservazione dei prodotti agricoli, la custodia delle macchine agricole). Il secondo requisito è quello di “iscrizione”. L'immobile deve essere iscritto in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, deve possedere l'annotazione di ruralità rilevabile nelle visure catastali. Le costruzioni rurali, come previsto dall'art. 41 del Tuir, non sono produttive di reddito ai fini Irpef. A decorrere dal 2020, i fabbricati rurali strumentali sono, invece, soggetti ad Imu nella misura massima del'1‰ mentre fino al 31.12.2019, ovvero fino a prima dell'accorpamento di Imu e Tasi, i fabbricati rurali strumentali erano esenti da Imu, ma soggetti a Tasi con aliquota massima dell'1‰. Pertanto, non ci sono stati cambiamenti.

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