Accertamento, riscossione e contenzioso

12 Giugno 2024

F24 rateali, addebito in conto di somme dovute per scadenze future

Il contribuente o l’intermediario può disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare 9/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti, in attesa della determinazione dei criteri e delle modalità applicative da definire con un apposito provvedimento, in merito ai versamenti rateali, in particolare alla possibilità di poter addebitare in conto corrente le somme da versare con il modello F24 relative a scadenze “future”.

Si tratta di una delle novità previste dal D.Lgs. 1/2024 (ossia il “decreto Adempimenti”) che ha introdotto specifiche disposizioni sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Con l’art. 17 del “decreto Adempimenti”, in particolare, viene stabilito che per i “versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo”.

Per effetto del suddetto art. 17, dunque, viene disciplinata la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione si applica ai versamenti da effettuare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, che sono “ricorrenti, rateizzati e predeterminati”. Rientrano in tale fattispecie i pagamenti “rateali” relativi ai versamenti da effettuare:

  • a titolo di acconto e di saldo delle imposte e dei contributi Inps risultanti dalle dichiarazioni;
  • in esito ai controlli “automatizzati” delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
  • in esito ai controlli “formali” delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973;
  • ai sensi dell’art. 3-bis, c. 438 D.Lgs. 462/1997, in esito alle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata.

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La disposizione consente, pertanto, al contribuente o intermediario di inviare in “unica soluzione” tutti i modelli F24, permettendo, previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell’immissione della delega sia alla data di addebito.

Per effetto di tale autorizzazione l’Agenzia delle Entrate procede, alle singole scadenze, all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento. Sul punto, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo precisa, peraltro, che ciò avviene “mediante il cosiddetto servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia”.

Resta inteso che, con tale modalità di versamento, non è consentito l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta che, alla data futura prestabilita di versamento, non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza. I criteri e le modalità applicative della misura saranno stabiliti con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate.

In tale contesto si inserisce anche il successivo art. 18 del “decreto Adempimenti” con il quale è stabilito che, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma “PagoPA”. Nell’ampliare la gamma di strumenti di pagamento offerti ai contribuenti, resta comunque fermo l’impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari in termini di funzionamento della struttura di gestione, di rendicontazione e riversamento agli enti percettori, di monitoraggio e rendicontazione delle entrate. In base alla novella normativa, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, dell’estensione relativa all’utilizzo di tale strumento di pagamento saranno definite con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per finalità di coordinamento l’art. 18, c. 2 interviene in maniera speculare sull’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, rimuovendo la disposizione che demandava la definizione delle modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tramite “PagoPA” a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

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