Come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 50/1997, in caso di fusione o scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2504-bis, c. 2 e 2504-decies, c. 1, primo periodo C.C.: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
Già con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.10.2007 era stata approvata una versione del modello di versamento F24, la quale permetteva di inserire 2 diversi codici fiscali qualora i versamenti o le compensazioni effettuate nel modello stesso non avessero afferito al medesimo soggetto, come nel caso di versamenti dovuti da eredi, genitori/tutori e curatori fallimentari.
Con riferimento alle operazioni straordinarie di cui sopra, al fine di consentire l’identificazione del soggetto risultante dall’operazione che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo di imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione, è stato così istituito un
nuovo codice identificativo “74” denominato “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”.
Come evidenziato nella risoluzione, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “
Contribuente” dovranno indicarsi, nel campo “
codice fiscale” il codice fiscale del soggetto estinto, nel campo “
codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, unitamente al codice “
74” da riportare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.
La risoluzione esemplifica come il codice identificativo “
74” si debba utilizzare nel caso di una società incorporante che effettua, per conto della società incorporata, il versamento relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione di incorporazione.
In tal caso, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “
Contribuente” dovranno indicarsi, nel campo “
codice fiscale“, il codice fiscale della società incorporata e nel campo “
Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, il codice fiscale della società incorporante che effettua il versamento per conto della società incorporata, unitamente al codice identificativo “
74” da indicare nell’apposito campo del modello.
In conclusione, è opportuno anche ricordare che, se nel modello F24 viene indicato, nel campo del secondo codice fiscale, che il versamento è effettuato dal soggetto risultante dall’operazione, il conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito del saldo del modello F24 deve essere intestato a tale soggetto, identificato dal relativo codice fiscale, come indicato nelle avvertenze in caso di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel, Fisconline o F24 WEB, in calce alla “tabella dei codici identificativi del secondo codice fiscale indicato nel modello F24”, reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.