ETS ed Enti non commerciali

27 Novembre 2024

ETS, verifica del patrimonio minimo per asset intangibili

La risposta del Ministero del Lavoro esclude le prestazioni di opere o servizi ai fini dell’acquisto della personalità giuridica, ammettendo beni immateriali che possano essere facilmente valutati e convertiti in denaro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 19.11.2024, n. 15849 “Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da intangible assets”, fornisce chiarimenti sui requisiti patrimoniali minimi per gli enti del Terzo settore (ETS), specificatamente se “intangible assets (beni immateriali come la proprietà intellettuale) possono soddisfare tale requisito per l’ottenimento della personalità giuridica. 

Si conclude che i beni immateriali sono accettabili, mentre prestazioni di opere o servizi non lo sono, richiedendo invece un patrimonio in denaro o altri beni facilmente valutabili; l’esempio proposto esclude asset costituiti da progetti, corsi e percorsi formativi. La responsabilità della verifica della regolarità del patrimonio minimo ricade sul notaio.

Il patrimonio per gli enti del Terzo settore (ETS) è definito come una “somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”. In alternativa, il patrimonio può essere “costituito da beni diversi dal denaro”.

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