Diritto del lavoro e legislazione sociale
26 Marzo 2024
Età minima e frequentazione di un corso di studio: quale correlazione e quali i limiti all’assunzione di un minore.
L’art 3 L. 977/1967 dispone che solo il minore che ha assolto l’obbligo scolastico e ha compiuto 15 anni d’età possa intraprendere un’attività lavorativa, precludendo di fatto tale possibilità ai minori considerati bambini.
Analizzando tuttavia le disposizioni della L. 296/2006, rileva come l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo abbia di fatto spostato il limite dell’età da 15 a 16 anni: a tale proposito anche il Ministero del Lavoro, con nota n. 9799/2007 ha precisato tale nuova condizione.
Di fatto, in considerazione che l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è misura alternativa ma aggiuntiva a quella del requisito d’età, le disposizioni della L. 977/1967 sono superate dai successivi precetti di cui sopra, fatto salvo per un’unica eccezione rappresentata dai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato di primo livello. Tale tipologia contrattuale, infatti, così come disposto dall’art. 43, D.Lgs. 81/2015, prevede la possibilità di stipulare un contratto di lavoro anche con soggetti minori di 16 anni (ma che abbiano compiuto almeno 15 anni), per tutti i settori produttivi; conditio sine qua non per l’attivazione è tuttavia posta nella normativa regionale di riferimento, che deve aver disciplinato la forma contrattuale con cui si vuole occupare il minore.