Società e contratti

08 Giugno 2024

Estinzione dell’usufrutto su partecipazioni sociali

In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2471-bis c.c. opera un rinvio formale all’art. 2352 c.c., che a sua volta non contiene alcuna disposizione circa le cause di estinzione dell’usufrutto su partecipazioni sociali.

Con riferimento ai diritti patrimoniali connessi alle partecipazioni sociali, l’art. 2471-bis c.c. si limita a disporre che al socio, e non all’usufruttuario, spetta il diritto di opzione attribuito dalle partecipazioni costituite in usufrutto; al contrario, nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, l’usufrutto si estende alle azioni di nuova emissione.

Orbene le disposizioni di cui all’art. 2352 c.c. contengono norme che si pongono in un rapporto di specie a genere rispetto alle norme generali del Codice Civile in tema di usufrutto, con la conseguenza che, fuori dal campo di applicazione delle norme speciali, si applicano le norme generali, con i necessari adattamenti resi necessari dal peculiare oggetto (la partecipazione sociale) del diritto di usufrutto.

In assenza, dunque, di una norma ad hoc che disciplini l’estinzione del diritto di usufrutto su una partecipazione sociale, non si può che applicare la disciplina generale di cui all’art. 1014 c.c., sicché l’usufrutto sulla partecipazione sociale non cessa con la messa in liquidazione della società: se non sia scaduto il termine di durata (non superiore al tempo di vita dell’usufruttuario persona fisica o ai trent’anni se l’usufruttuario è una persona giuridica), e a parte i casi di cui ai nn. 1) e 2) dell’art. 1014 c.c., l’usufrutto cessa per il totale perimento della cosa su cui è costituito n. 3) dell’art. 1014 c.c.: quando, cioè, viene totalmente a mancare l’oggetto dell’usufrutto, il diritto si estingue.

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