IVA
22 Novembre 2021
L’eliminazione dell’esterometro sta creando qualche mal di pancia agli addetti ai lavori. Ne sono un esempio i casi di “fuori campo Iva”. La soluzione c’è.
Prossimi al termine di vigenza dell’esterometro, si riscontrano ancora alcuni dubbi che attanagliano i reparti amministrativi e contabili delle aziende e degli studi professionali. Così come disposto dall’art.1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, infatti, l’obbligo di comunicazione dei dati mediante Sistema di Interscambio si riferisce alle stesse operazioni oggi incluse nell’esterometro e dunque anche quelle non rilevanti ai fini Iva. Come fare se dal 1.01.2022 occorrerà trasmettere solo fatture elettroniche?
Già con la circolare n.14E/2019, l’Agenzia delle Entrate aveva previsto di includere nell’esterometro “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato”, ricomprendendo quindi anche quelle operazioni oggettivamente esenti o fuori campo Iva senza obbligo di fatturazione. Una conferma, questa, avuta poi con le risposte agli interpelli n. 91/2020 (operazioni esenti) e n. 85/2019 (irrilevanza del soggetto estero con o senza partita Iva e non significatività della territorialità Iva) e che ha determinato, ad esempio, l’inclusione nell’esterometro anche degli acquisti di carburante effettuati all’estero. Logica conseguenza in fase di avvio di questo nuovo adempimento fiscale potrebbe quindi essere un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.
Ma perché aspettare da qualcuno la soluzione al quesito quando questa è già sotto i nostri occhi?
Mi riferisco in particolare a quanto riportato nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (giunta alla versione n. 1.5) e in particolare a pagina 26 della sottosezione riferita al corretto utilizzo dei codici natura, obbligatorio quando si è in presenza del campo aliquota Iva valorizzato a zero.
Nella guida, al paragrafo N2.2 “Operazioni non soggette: altri casi” è riportato testualmente che il codice N2.2 deve essere adoperato anche in associazione a un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SdI, in sostituzione dell’esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127; una nota a piè di pagina rimanda alla citata risposta all’interpello n. 85/2019.
Problema risolto? Parrebbe proprio di sì. In ogni modo e senza dubbio alcuno, occorrerà analizzare l’impatto operativo che probabilmente sarà diverso da una struttura amministrativa all’altra e da un software gestionale all’altro. Il piatto è dunque servito e starà a noi essere in grado di ben digerirlo.