Agricoltura ed economia verde

04 Giugno 2024

L’estensione dell’art. 56-bis penalizza gli allevatori

La possibilità per tutte le società agricole, anche di capitali, di poter determinare in via forfettaria il reddito delle attività agricole connesse di prodotto e di servizi crea una disparità rispetto a chi alleva.

Il decreto in materia di Irpef e Ires di attuazione della delega fiscale, che ha avuto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri il 23.04.2024, prevede all’art. 1, c. 1, lett. e), n. 3, che le disposizioni relative alla determinazione del reddito in via forfettaria così come previste dall’art. 56-bis del Tuir, ad oggi applicabili solamente agli imprenditori agricoli che esercitano l’attività per il tramite di ditta individuale o società asemplice, vengano estese a tutte le società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell’art. 1, c. 1093 L. 296/2006.

Tale disposizione prevede che la base imponibile delle attività agricole connesse di servizi possa essere determinata applicando un coefficiente del 25% alle operazioni attive registrate ai fini Iva ed un coefficiente del 15%, sempre sulle operazioni attive registrate ai fini Iva, per quelle definite di prodotto sempre nel rispetto della prevalenza. Inoltre, lo stesso articolo, prevede una determinazione del reddito, sempre su base forfettaria, per la commercializzazione di piante e prodotti florovivaistici effettuata entro il limite del 10% del volume d’affari complessivo, così come la determinazione forfettaria sempre su base catastale per la parte eccendente il doppio della superficie sulla quale insistono le coltivazioni in serra. Con la modifica prevista nel decreto, l’art. 56-bis del Tuir potrà essere applicato anche alle società agricole costituite sotto forma di S.n.c., S.a.s., S.r.l. a patto che abbiamo optato per la tassazione su base catastale.

A parere di chi scrive tale previsione normativa è da accogliersi assolutamente con favore in quanto, considerata anche l’evoluzione delle aziende agricole con dimensioni sempre più importanti, l’imprenditore deve poter scegliere la struttura giuridica più congeniale alla propria attività indipendentemente da logiche di natura fiscale. Per esempio, svolgendo l’attività agricola per il tramite di una S.r.l. è ragionevolmente più semplice attrarre capitali di terzi rispetto ad una società semplice.

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Considerato che l’attività connessa di agriturismo, per il tramite della Legge Quadro, già consente, alle S.n.c. e alle S.a.s., di poter anche in questo caso adottare una forfettizzazione del reddito e che la produzione di energia elettrica estende, a determinate condizioni di rispetto della prevalenza, tale possibilità anche alle società di capitali, a oggi rimane fuori l’attività di allevamento di animali eccedente il quarto dei mangimi così come previsto all’art. 32, c. 2, lett. b) del Tuir.

In tale situazione, anche dopo la pubblicazione del Decreto in commento, le società agricole S.n.c., S.a.s. e S.r.l. non potranno determinare sulla parte di allevamento eccedente il reddito sulla base dei parametri ex art. 56, c. 4 del Tuir e su tale eccedenza dovranno necessariamente applicare la determinazione ordinaria del reddito.

Questa situazione comporterà necessariamente una disparità di trattamento per l’imprenditore agricolo che svolgerà l’attività agricola principale di allevamento nel poter scegliere, slegandosi da ragionamenti di natura fiscale, la migliore struttura giuridica con la quale svolgere la propria attività rispetto alla platea degli imprenditori agricoli che svolgono le altre attività agricole principali ed addirittura connesse, che saranno di fatto più liberi. Si auspica pertanto che il Legislatore provvederà ad armonizzare tale situazione di disparità.

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