Estero
19 Febbraio 2025
La cessione all’esportazione può beneficiare della non imponibilità Iva a condizione che sussista l’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti dell’operazione (Ag. Entrate, interpello 14.02.2025, n. 34).
Le cessioni all’esportazione, come noto, possono beneficiare della non imponibilità Iva ex art. 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, al verificarsi di determinate condizioni:
– movimentazione dei beni (uscita della merce dal territorio unionale tramite verifica dell’MRN);
– trasferimento delle proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini Iva il cedente italiano deve possedere entrambe le condizioni sopra richiamate mentre, ai fini doganali, basta la sola verifica dell’uscita della merce dal territorio comunitario.
Esistono operazioni di cessione all’esportazione in cui il passaggio di proprietà avviene in un momento successivo all’invio dei beni in territorio extra UE. Trattasi, ad esempio, delle esportazioni franco valuta, operazioni in cui un soggetto passivo IT, trasferisce propri beni dall’Italia verso uno Stato extra UE, senza passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. Una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del venditore italiano.
In tal caso, è possibile applicare la non imponibilità Iva? Dipende dalla tipologia di operazione e dagli impegni contrattualmente assunti dalle parti contraenti.