IVA

03 Maggio 2023

Esportazione triangolari Iva: chi può curare il trasporto?

Con la risposta n. 283/2023 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il promotore italiano di una cessione all’esportazione triangolare (IT2 acquista da IT1 e vende ad extra-UE) non deve entrare in possesso della merce.

Le operazioni triangolari richiedono il rispetto di determinate condizioni per poter beneficiare della non imponibilità Iva; analizziamo, ad esempio, il caso di un’esportazione triangolare promossa da un soggetto italiano (IT2), che acquista da un fornitore italiano (IT1) chiedendo la consegna della merce direttamente al cliente finale extra-UE.

Nel nostro ordinamento l’art. 8, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972 definisce cessioni all’esportazione non imponibilile cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”.

In virtù di tale disposizione, affinché si configuri una cessione all’esportazione non imponibile Iva, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

  • trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento;
  • uscita effettiva dei beni dal territorio UE;
  • esecuzione del trasporto o della spedizione a cura o a nome del cedente.

Al ricorrere delle suddette condizioni si considerano non imponibili sia la cessione dei beni trasportati o spediti direttamente in un Paese extra UE da parte di un soggetto passivo Iva stabilito o identificato in Italia (cosiddetta esportazione diretta), sia la cessione da parte di un soggetto passivo stabilito o identificato in Italia (IT1) ad un altro soggetto nazionale (cessionario IT2, promotore della triangolazione) di beni destinati ad un cliente estero (cosiddetta esportazione triangolare).

La previsione richiamata è stata oggetto di interpretazione autentica, attraverso l’introduzione dell’art. 13, c. 1 L. 413/1991, secondo cui: “ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell’articolo 8 (…) le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili (…) a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all’esportazione, che i documenti siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti”.

In altri termini, con riferimento al trasporto della merce, la fattura può anche esser emessa nei confronti del cessionario residente in qualità di soggetto passivo che provvede concretamente al pagamento della prestazione di trasporto o spedizione, pur non avendola direttamente commissionata (risoluzione n. 51/E/1995); è consentito, inoltre, che il cessionario stipuli il contratto di trasporto su mandato e in nome del cedente (risoluzione n. 35/E/2010). Al contrario, è esclusa l’applicabilità del regime di non imponibilità quando nell’operazione triangolare, nella fase del trasporto o spedizione dei beni all’estero, si inserisca il cessionario residente (ad esempio, tramite stipula diretta del contratto o affidamento del servizio), sia pure per motivazioni di carattere economico.

La ratio della norma è quella di evitare che una cessione interna tra due operatori nazionali possa beneficiare del regime di non imponibilità, qualora i beni transitino materialmente dal primo cedente al cessionario nazionale: quest’ultimo, infatti, ne acquisirebbe la disponibilità nel territorio dello Stato.

In conclusione, la non imponibilità Iva dell’operazione triangolare all’esportazione è sempre da escludere quando il cessionario nazionale (promotore della triangolazione) acquisisce la disponibilità dei beni nel territorio italiano (ad esempio, termini di resa EXW nella cessione da IT1 a IT2).

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