Amministrazione del personale
27 Novembre 2023
L’Inps torna sul tema delle condizioni per accedere all’esonero Under 30/36, senza tuttavia specificare -ancora una volta- le modalità per definire in maniera certa l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
Il tema delle condizioni di accesso all’esonero previsto per l’assunzione di giovani, introdotto in maniera strutturale dalla L. 205/2017 nella misura del 50% e aumentato alla percentuale del 100% per l’anno 2023 (oltre che per il biennio 2021/2022), è stato argomento di diversi documenti di prassi, fra cui il recente messaggio Inps n. 4178/2023.
Partendo dalla premessa che l’esonero per i giovani (Under 30/36) è applicabile solo nel caso in cui il giovane non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro, con tale comunicazione l’Inps specifica che il beneficio non viene revocato se goduto da un datore di lavoro diverso da quello titolare del rapporto riqualificato, riconoscendo pertanto la buona fede del nuovo datore di lavoro, ignaro del contenzioso fra lavoratore e precedente datore di lavoro.
Il recente intervento ricolloca pertanto in un raggio d’azione più contenuto la precedente disposizione sul tema, fornita con circolare n. 40/2018, secondo cui l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato: tale limite infatti opera solo nei confronti del datore di lavoro direttamente interessato dalla riqualificazione e non assume pertanto carattere generale.
A conclusione del messaggio infatti l’Inps sostiene che “nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato”.
Se da un lato il chiarimento fornito dall’Ente è sicuramente apprezzabile e previene problematiche di non poco conto in capo a datori di lavoro ignari (anche a tutela della privacy del lavoratore) di situazioni che potrebbero comportare nuovi e inaspettati costi per il personale occupato, d’altro canto anche in questa occasione l’Istituto non ha fornito linee guida univoche per la definizione delle condizioni di spettanza dell’esonero contributo. È noto infatti come lo strumento di interrogazione messo a disposizione dal sito Inps (rinvenibile al seguente link) non abbia valore certificativo, come specificato nello stesso portale: “Il riscontro fornito non ha valore certificativo. I datori di lavoro e i loro intermediari, pertanto, dovranno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
Parimenti, il rilascio dell’estratto delle esperienze lavorative pregresse, mediante il modello C2 storico fornito dal Centro per l’Impiego competente in funzione della residenza del lavoratore, ha valore parziale in quanto non viene garantita la presenza di rapporti di lavoro svolti in regioni differenti, mentre con assoluta certezza sappiamo di non poter rinvenire da tale modello esperienze lavorative svolte all’estero.
Nella medesima sezione di cui sopra, l’Inps rende noto inoltre che i datori dovranno comunque continuare ad acquisire e conservare autocertificazione rilasciata dal dipendente (preventiva alla consultare il servizio online dell’Inps), che tuttavia non sarà sufficiente per evitare un eventuale recupero delle misure agevolative.
Pertanto, possiamo concludere con la seguente riflessione: bene, ma non benissimo!