Paghe e contributi
21 Gennaio 2025
L’art. 5 L. 162/2021 prevede un esonero a favore dei datori di lavoro privati in possesso della “Certificazione della parità di genere”.
Fermo restando quanto contenuto nella circolare n. 137/2022, con il messaggio 30.12.2024, n. 4479, l’Inps ha reso note le modalità di richiesta dell’esonero per i datori che hanno conseguito la certificazione entro il 31.12.2024.
Beneficiari – La misura riguarda i soli datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere (art. 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna).
Misura e durata – L’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui (4.166,66 mensili).