Paghe e contributi
12 Ottobre 2022
Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore.
Il D.L. 115/2022 (art. 20) ha previsto l’aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero inizialmente previsto nella misura dello 0,80% dalla legge di Bilancio per il 2022, per i periodi di paga dal 1.07.2022 al 31.12.2022. L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione con il messaggio 26.09.2022, n. 3499. Da luglio a dicembre 2022 pertanto la misura è del 2%.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione contributiva potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda mensile, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, se inferiori a 244 euro mensili (in caso di cessazione in corso d’anno il massimale di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione).
Nelle ipotesi in cui i CCNL prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, nel mese di erogazione la riduzione contributiva potrà trovare applicazione soltanto se l’ammontare della mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non eccede l’importo di 2.692 euro.
Il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile sia in caso di variazioni intervenute nel mese, che di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportino il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese. In caso invece di diversi rapporti di lavoro, il massimale verrà considerato intero per ogni datore di lavoro o comunque per ogni rapporto di lavoro.
L’esonero trova applicazione anche per lavoratori distaccati all’estero ai quali vengono applicate retribuzioni convenzionali.
Si richiama anche la circolare Inps n. 43/2022, le cui istruzioni operative rimangono valide fino al periodo di competenza settembre 2022.
Per la fruizione del nuovo esonero in misura del 2%, invece, i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre 2022, seguendo le istruzioni riportate nel messaggio in esame.
Nel messaggio, infine, è possibile trovare anche istruzioni specifiche per le imprese operanti nel settore marittimo, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per i datori di lavoro agricoli.