Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Ottobre 2024
Dal 1.10.2024 sono cambiate le modalità di compilazione e invio dell'autocertificazione, nonché di versamento del contributo esonerativo. Le novità sono contenute nel D.M. Lavoro-Economia 11.06.2024, poi chiarite con la nota del Ministero del Lavoro n. 15466/2024.
Dal 1.10.2024 il datore di lavoro è tenuto a presentare un’autocertificazione unica per tutte le Province interessate dall’esonero. Con l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara:
– su base nazionale, la classe occupazionale complessiva di appartenenza con l’indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
– con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, la base di computo, il numero dei lavoratori con disabilità occupati, il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero.
Procedura assistita e variazioni della quota di esonero – Il Ministero del Lavoro ha previsto un’apposita procedura telematica assistita per le imprese, che facilita il calcolo del contributo esonerativo e la compilazione del modello di autocertificazione. La procedura determina la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.