Lavoro

03 Febbraio 2023

Esonero contributivo IVS per i lavoratori dipendenti

La legge di Bilancio 2023 ha riproposto anche per il 2023 lo sgravio contribuivo a carico dei lavoratori dipendenti. L’Inps, con la circolare n. 7/2023, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti per la sua applicazione.

Con la legge di Bilancio 2023, ormai in vigore da diversi giorni, è stato reintrodotto l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali IVS dovuta dai lavoratori dipendenti del settore sia pubblico che privato, con la sola esclusione dei lavoratori domestici. Tra le novità c’è sicuramente la quota di esonero spettante:

  • 3% se la retribuzione imponibile non supera l’importo mensile di € 1.923;
  • 2% se la retribuzione imponibile mensile eccede il limite di € 1.923 ma non supera l’importo di € 2.692.

La riduzione trova applicazione anche per le figure degli apprendisti.

Qualora venga superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il calcolo del tetto mensile previsto, ai fini della spettanza, sarà da considerarsi sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS che la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per superamento del massimale.

Tante le novità, ma l’aspetto che interessa maggiormente gli operatori del settore sono le modalità di applicazione.

Dopo alcuni giorni di attesa, ecco che l’Inps è intervenuto con la circolare 24.01.2023, n. 7, fornendo così le istruzioni operative per applicare lo sgravio già alle competenze del mese di gennaio 2023 e chiarendo la cumulabilità della misura, la modalità di calcolo della retribuzione imponibile e la compilazione dei flussi UniEmens.

Viene precisato che l’esonero non troverà applicazione per gli emolumenti erogati nel corso del 2024. La riduzione dell’aliquota, infatti, può essere applicata per i periodi di paga che sono compresi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023.

Ma veniamo ora alle questioni operative.

Per fruire dell’esonero i datori di lavoro saranno tenuti a esporre i lavoratori ai quali spetta, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di gennaio 2023, valorizzando gli elementi “imponibile” e “contributo” nella sezione “DenunciaIndividuale”.

Si dovrà indicare:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L098” per la riduzione del 3%, oppure il valore “L094” per la riduzione del 2%;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
  • nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2% o al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Diversa è, invece, l’esposizione in caso di tredicesima mensilità o in caso di rateo di tredicesima: si dovrà esporre il codice “L099” per la tredicesima erogata in un’unica soluzione e il codice “L100” per il rateo di tredicesima erogato.

Ci preme porre l’attenzione nei confronti dei datori di lavoro che hanno già provveduto all’elaborazione dei cedolini del mese di gennaio 2023 e che non sono riusciti ad esporre i codici di recupero dello sgravio contributivo. Non tutto è perduto: in alternativa a quanto indicato dall’Inps nella circolare, potranno conguagliare le somme valorizzando gli stessi codici indicati per il mese di competenza con indicazione del periodo “01.2023” all’interno dell’elemento “AnnoMeseRif”.

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