Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Ottobre 2024
Dal 1.10.2024 sono cambiate le modalità di compilazione e invio dell'autocertificazione, nonché di versamento del contributo esonerativo. Le novità sono contenute nel D.M. Lavoro-Economia 11.06.2024, poi chiarite con la nota del Ministero del Lavoro n. 15466/2024.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a riservare una quota di posti ai lavoratori in condizione di disabilità. Tale quota, denominata “quota di riserva”, è determinata dalla legge (art. 3 L. 12.03.1999, n. 68) in misura crescente rispetto al numero dei lavoratori occupati, si veda la tabella al seguente link.
Per soddisfare o reintegrare la quota di riserva, il datore di lavoro è tenuto ad assumere iscritti alle liste di collocamento mirato entro i successivi 60 giorni (90 giorni per il settore minerario), presentando domanda di assunzione obbligatoria agli uffici competenti.
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Gli obblighi di assunzione sono sospesi, nei limiti di legge, nei confronti delle imprese che hanno richiesto l’intervento della CIGS o che hanno fatto ricorso a contratti di solidarietà ovvero in caso di licenziamenti collettivi o procedure di incentivo all’esodo per lavoratori prossimi alla pensione.
Inoltre, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con almeno 36 dipendenti possono chiedere di essere parzialmente dispensati dagli obblighi di assunzione in 2 casi:
1) per faticosità, pericolosità e particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (cd. esonero autorizzato ex art. 5, c. 3 L. 68/1999);
2) per lavorazioni ad alto rischio Inail (cd. esonero autocertificato ex art. 5, c. 3-bis L. 68/1999).
Con riferimento a quest’ultimo caso, dal 1.10.2024 sono cambiate le modalità di compilazione e invio dell’autocertificazione, nonché di versamento del contributo esonerativo. Le novità sono contenute nel D.M. Lavoro-Economia 11.06.2024, adottato in sostituzione del D.M. Lavoro-Economia 10.03.2016. A chiarimento del citato decreto, il Ministero del Lavoro ha emesso la nota 1.10.2024, n. 15466.
Entro 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con almeno 36 dipendenti e che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare di volersi avvalere dell’esonero dall’obbligo di assunzione riguardo ai medesimi lavoratori. Il datore di lavoro che si avvale dell’esonero autocertificato potrà fruire anche dell’esonero parziale per faticosità/pericolosità/particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 5, c. 3 L. 68/1999) purché:
– gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
– la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non eccedano il limite massimo esonerabile, pari al 60% della quota di riserva (80% nei settori della sicurezza, vigilanza e del trasporto privato).
Il Ministero del Lavoro ha poi ricordato che la fruizione dell’esonero autocertificato è soggetto alle seguenti condizioni:
– avere in servizio addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
– presentare un’autocertificazione di esonero per gli addetti a lavorazioni ad alto rischio Inail;
– versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.