Paghe e contributi

13 Febbraio 2024

Esonero lavoratrici madri: da febbraio, si parte!

Con la circolare n. 27/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione del nuovo esonero a favore delle lavoratrici madri previsto dalla legge di Bilancio 2024. Si propone anche un modello di dichiarazione per le lavoratrici.

Con la circolare 31.01.2024, n. 27 l’Inps ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero a favore delle lavoratrici madri previsto dall’art. 1, cc. 180-182 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

Requisiti per l’accesso

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato da datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Le suddette lavoratrici devono, più precisamente, essere:

  • titolari di un rapporto a tempo indeterminato (anche part-time) o di apprendistato;
  • madri di 3 o più figli, di cui il più piccolo non abbia ancora compiuto 18 anni (17 anni e 364 giorni);
  • (per il solo 2024) madri di 2 figli, di cui il più piccolo non abbia ancora compiuto 10 anni (9 anni e 364 giorni).

Da notare, inoltre, come la riduzione contributiva sia applicabile anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

Perfezionamento dei requisiti e decorrenza dell’esonero

L’esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti; per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, invece, spetterà dal mese di realizzazione dell’evento. Andiamo nel dettaglio.

Tipo di contratto

Come detto, è necessario che la lavoratrice sia titolare di rapporto a tempo indeterminato (o apprendistato): è importante sottolineare come, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con 2 o 3 figli, l’esonero trovi applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Esempio:

  • madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo indeterminato dal 2023. Decorrenza esonero: 1.01.2024. Fine prevista: 31.12.2026;
  • madre con 2 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo indeterminato dal 1.05.2024. Decorrenza esonero: 1.05.2024. Fine prevista: 31.12.2024.

Considerazioni analoghe valgono per il caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Requisito di genitorialità

Il requisito si intende perfezionato al momento della nascita del terzo (o successivo) figlio o, per il solo 2024, del secondo figlio e si cristallizza alla data della nascita stessa. Non rilevano, dunque:

  • l’eventuale caso di premorienza di uno o più figli;
  • l’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
  • l’ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Esempio:

  • madre di 1 figlio assunta a tempo indeterminato dal 2022. Nascita del secondo figlio 11.06.2024. Decorrenza esonero: 1.06.2024. Fine prevista: 31.12.2024;
  • madre di 2 figli, di cui il più piccolo di 8 anni, assunta dal 2022. Nascita del terzo figlio 2.03.2025. Decorrenza esonero: 1.01.2024. Fine esonero: 31.12.2024. Dal 2025: (in qualità di madre di 3 figli) decorrenza esonero: 1.03.2025. Fine esonero: 31.12.2026.

Altre condizioni di spettanza

La misura:

  • non assumendo la natura di incentivo all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015);
  • non comportando benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinata al possesso del DURC;
  • non costituendo aiuto di Stato, non è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile: la soglia massima mensile è, quindi, pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero stesso.
Le soglie massime non variano nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time e, anzi, resta ferma la possibilità per la lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Rapporto con l’esonero a favore dei dipendenti (6-7%)

Come già anticipato dalla circolare Inps 16.01.2024, n. 11, l’esonero risulta strutturalmente alternativo all’esonero IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di Bilancio 2024 e pari al 6% o 7% a seconda dell’imponibile previdenziale mensile.
L’applicazione dell’esonero a favore delle lavoratrici madri, infatti, risulta essere di importo superiore e ciò comporta l’esaurimento dell’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero “parziale”.
Resta fermo, comunque, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Esempio:

  • madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo determinato dal 1.01.2024. Esonero madri: No. Esonero 6-7%: dal 1.01.2024;
  • madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta dal 2023 e trasformata a tempo indeterminato dal 1.05.2024. Esonero 6-7%: 1.01.2024-30.04.2024. Decorrenza esonero madri: 1.05.2024. Fine prevista: 31.12.2026.

Istruzioni operative

Per poter utilizzare l’esonero, le lavoratrici madri comunicheranno al loro datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli: si noti che, anche nel caso in cui la madre abbia più di 3 figli, basterà indicare 3 codici fiscali, tra cui quello del figlio più piccolo.
Successivamente, comunque, l’Inps predisporrà un apposito applicativo telematico che permetterà alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali.
Ad ogni modo, quello che maggiormente conta è sapere che la mancata comunicazione dei codici fiscali (da parte del datore o della lavoratrice stessa) comporta la revoca del beneficio fruito.

Esposizione UniEmens

La circolare Inps ha fornito le modalità con cui i datori di lavoro potranno esporre a partire dal flusso UniEmens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero, lasciando comunque la possibilità di recuperare eventuali arretrati del mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 nei flussi UniEmens dei 3 mesi successivi alla pubblicazione della circolare stessa (marzo, aprile, maggio 2024).

Eventuale utilizzo dell’esonero IVS nei mesi pregressi

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero “parziale” sulla quota IVS, l’Inps ha anche descritto le modalità operative per poter usufruire dell’esonero per le lavoratrici madri: più in particolare si dovrà procedere alla restituzione dell’importo già conguagliato.

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