IVA
12 Settembre 2024
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva applicabile alle “associazioni di medicina di gruppo” stabilendo che il riaddebito delle spese comuni sostenute dall’associazione e poi ripartite tra i singoli medici associati è esente da Iva (interpello n. 161/2024).
Caso – Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguardava un’associazione costituita da medici di medicina generale, operante nell’ambito dell’assistenza primaria, e avente come obiettivo il miglioramento degli standard strutturali e organizzativi dell’attività. L’associazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. 270/2000 e dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale, aveva deciso di centralizzare alcune funzioni, come la gestione amministrativa, la manutenzione degli spazi e l’assicurazione.
I medici associati si chiedevano se il riaddebito di queste spese comuni fosse soggetto a Iva. In sostanza, volevano capire se potessero beneficiare dell’esenzione Iva per queste operazioni “interne all’associazione”.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il caso, ha fatto riferimento all’art. 10, c. 2 D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi ai propri consorziati. L’Agenzia ha “esteso” questa norma anche alle associazioni di medici, ritenendo che la loro natura collaborativa e la finalità di supportare l’attività esente dei singoli associati siano assimilabili a quelle dei consorzi.