IVA

12 Settembre 2024

Esenzione Iva per riaddebito spese comuni nelle associazioni di medici

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva applicabile alle “associazioni di medicina di gruppo” stabilendo che il riaddebito delle spese comuni sostenute dall’associazione e poi ripartite tra i singoli medici associati è esente da Iva (interpello n. 161/2024).

Caso – Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguardava un’associazione costituita da medici di medicina generale, operante nell’ambito dell’assistenza primaria, e avente come obiettivo il miglioramento degli standard strutturali e organizzativi dell’attività. L’associazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. 270/2000 e dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale, aveva deciso di centralizzare alcune funzioni, come la gestione amministrativa, la manutenzione degli spazi e l’assicurazione.

I medici associati si chiedevano se il riaddebito di queste spese comuni fosse soggetto a Iva. In sostanza, volevano capire se potessero beneficiare dell’esenzione Iva per queste operazioni “interne all’associazione”.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il caso, ha fatto riferimento all’art. 10, c. 2 D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi ai propri consorziati. L’Agenzia ha “esteso” questa norma anche alle associazioni di medici, ritenendo che la loro natura collaborativa e la finalità di supportare l’attività esente dei singoli associati siano assimilabili a quelle dei consorzi.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits